TFR : si avvicina il 30 giugno.. Avete deciso? | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog

TFR : si avvicina il 30 giugno.. Avete deciso?

Discussione in 'Off-Topic' iniziata da fasolini6, 21 Giugno 2007.

  1. fasolini6

    fasolini6 Presidente Onorario BMW

    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Reputazione:
    14.828.740
    Golf variant TGI - Citigo metano
    Vedo che hai fatto comunque una scelta consapevole e quindi hai fatto comunque quel che ritieni giusto.
    Il vero problema è per chi in materia essendo ignorante della regolamentazione si fà fregare da:banche, assicurazioni o cede a pressioni di piccoli imprenditori che con minacce + o - velate o false notizie convincono i propi dipendenti a lasciare a loro il Tfr.
     
  2. goblin

    goblin Presidente Onorario BMW

    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    Reputazione:
    29.575
    520d F11
    La mia azienda è grande e per fortuna non ci sono pressioni... capisco però che in una realtà più piccola la scelta possa essere condizionata...](*,)

    Resta cmq una grande inkiapettata per noi questa manovra sul TFR...#-o
     
  3. fasolini6

    fasolini6 Presidente Onorario BMW

    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Reputazione:
    14.828.740
    Golf variant TGI - Citigo metano
    Per alcuni lo sarà, ma sfruttando tutti i vantaggi fiscali e i soldi regalati dal datore del lavoro sarà un'ottimo investimento rispetto il Tfr in azienda.
     
  4. goblin

    goblin Presidente Onorario BMW

    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    Reputazione:
    29.575
    520d F11
    Da quanto ho capito tra la pensione dell'inps e quella del fondo si avrà più o meno una pensione "normale"... come quella che prenderesti andando in pensione adesso (ovviamente rapportata al 2030 :D )... solo che in tasca tua non ci sarà più il TFR come per chi è andato in pensione fino ad ora!

    Per i vantaggi fiscali mi diresti quali sono? Non ne sono a conoscenza... 8-[
     
  5. fasolini6

    fasolini6 Presidente Onorario BMW

    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Reputazione:
    14.828.740
    Golf variant TGI - Citigo metano
    Allora: sia che tu cambi lavoro che tu prenda il tfr dall'inps o dal datore di lavoro a fine carriera vieni tassato al 23%.
    Se il tuo Tfr lo dai a un fondo sei tassato al 15% tuttavia per gli anni di permanenza nel fondo oltre il 15esimo hai una detassazione annua dello 0.3% fino a un minimo del 9%. I rendimenti del fondo sono tassati all'11%.
    Non male direi, come minimo risparmi un 8-9% fino a picchi del 13-14%.:lol:
     
  6. goblin

    goblin Presidente Onorario BMW

    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    Reputazione:
    29.575
    520d F11
    :eek: Questa cosa non la sapevo!
    Ma avviene tutto in automatico oppure è necessario fare qualcosa?
     
  7. fasolini6

    fasolini6 Presidente Onorario BMW

    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Reputazione:
    14.828.740
    Golf variant TGI - Citigo metano
    In automatico, il datore di lavoro versa i soldi al fondo senza alcuna tassazione. Tutta la tassazione viene applicata solo a fine carriera o in caso di prelievi anticipati.
    E questo in pochi lo sanno.
     
  8. goblin

    goblin Presidente Onorario BMW

    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    Reputazione:
    29.575
    520d F11
    Ah bene!
    Io non lo sapevo infatti, grazie! :wink:

    Cmq l'importante è che lo sappiano(e lo facciano) quelli che fanno i conti ai fondi! :mrgreen:
     
  9. fasolini6

    fasolini6 Presidente Onorario BMW

    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Reputazione:
    14.828.740
    Golf variant TGI - Citigo metano
    Lo fanno, è legge dello stato.
    Ti dirò di + l'Italia stà subendo pressioni dall'Europa per abbassare la tassazione sul fondi previdenziali ritenuta troppo cara,infatti in Europa alcuni paesi non tassano nemmeno.:mrgreen:
     
  10. lorenzo 61

    lorenzo 61 Presidente Onorario BMW

    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    Reputazione:
    30.260.245
    M4 C
    Pensando di dare un contributo, invio alcune mie note che possono interessare
    RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

    Il pensionamento è una fase della vita più lunga, diversa, e ricca di opportunità di quanto non fosse fino a qualche tempo fa.
    Questo periodo infatti se ben organizzato, può essere proficuamente utilizzato per dedicarsi ad attività di volontariato, studio, viaggi , lavoro ma posto che vivremo più a lungo nasce il problema che il sistema previdenziale pubblico non sarà più in grado di sostenere l’invecchiamento progressivo della popolazione con la naturale conseguenza che la quota di “pensione garantita” sarà assai ridotta rispetto alle attese e alle speranze.
    Così il sistema pensionistico si è andata in questi anni sviluppando su tre pilastri:
    il primo è rappresentato dalla previdenza pubblica obbligatoria
    il secondo è costituito dai fondi pensione che hanno lo scopo di garantire ai lavoratori una tutela complementare collettiva che assicuri un più elevato livello di copertura previdenziale
    il terzo è finalizzato alla tutela integrativa individuale, rappresentato essenzialmente dalle polizze vita e dai fondi comuni.
    In relazione al rapporto tra redditi, contributi, previdenza collettiva, il sistema italiano è definito di tipo bismarckiano rifacendosi ad un modello di previdenza sociale in cui le prestazioni pensionistiche sono collegate alle retribuzioni, così come avveniva per il sistema realizzato dal cancelliere prussiano Otto von Bismarck. Si differenzia in questo dai sistemi cosiddetti “beveridgeani” (U.K. e USA) impostati secondo l’idea affermata da Lord Beveridge nel 1942 che al sistema pubblico spetti invece di garantire un livello minimo di sostentamento per tutti, da integrare poi con un secondo livello, lasciato a una via individuale.
    Il nostro sistema previdenziale prende vita nel 1898 ma solo nel 1919 diventa obbligatoria l’assicurazione per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti per circa dodici milioni di lavoratori: l’età pensionabile è fissata in 65 anni per uomini e donne. La previdenza nasce con la forma della capitalizzazione: ogni lavoratore costruisce il proprio futuro.
    Tralasciando l’evoluzione del sistema, nel 1968 con la riforma Brodolini si passa alla pensione cd. retributiva stante l’avvenuta crisi del predente sistema in causata dagli accadimenti bellici che ridussero considerevolmente gli accantonamenti previdenziali.
    Con la riforma Brodoloni dunque la pensione sarà calcolata sulle ultime retribuzioni sancendo il definitivo abbandono di ogni residua forma di capitalizzazione .
    Nel 1992 avviene la prima grande riforma del sistema pensionistico pubblico a causa del deficit accumulato per la forte crescita della spesa conseguente al succedersi di provvedimenti legislativi volti a migliorare la tutela in termini reali, al mutare della composizione per età della popolazione e della sperequazioni ed anomalie del sistema ( pensioni baby nel settore pubblico, prepensionamenti nell’ambito del privato, erogazioni di pensioni di anzianità: la riforma amato (dl. 503 del 1992) opera in tre direzioni:
    innalzamento della pensione di vecchiaia da 55 anni a 60 per le donne e da 60 a 65 per gli uomini;
    elevando il requisito minimo per la pensioni di vecchiaia da 15 a 20 anni
    modificando quella base pensionabile presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni pensionistiche che passa dalla media degli ultimi 5 anni a 10 e all’intera vita lavorativa per coloro che al 1° gennaio 1996 non avevano ancora iniziato a contribuire.
    Il 1995 vede ancora una modifica al sistema:
    introduzione del pensionamento flessibile in un’età compresa tra i 57 e i 65 anni di età (uomini e donne)
    pensioni calcolate su tutta la vita lavorativa.
    Dal 1996 viene costituita una gestione separata per i collaboratori coordinati e continuativi e per i professionisti privi di copertura previdenziale.
    Nel 1995 – riforma Prodi - viene accelerato il regime transitorio portando a 57 anni il requisito dell’età anagrafica a partire dall’anno 2002 in luogo del già previsto 2008.
    Con il 2004 prende vita l’ultima riforma cd. riforma Maroni (l. 243/04) che prevede tre tipi di cambiamento :
    il primo volto a disincentivare il pensionamento attraverso l’introduzione di un superbonus di valore pari al 32,7% della retribuzione, esente da ogni tipo di prelievo, per coloro che pur maturando i requisiti per la pensione di anzianità optino di rimanere al lavoro;
    il secondo cambiamento è indirizzato al decollo della previdenza complementare e individuale che ancora a cinque anni dalla nascita (d.legislativo 47/2000) non era stato in gradi di motivare i lavoratori a privarsi di risparmi certi in cambio di prestazione aleatorie;
    il terzo mutamento riguarda la necessaria trasparenza dovuta al sottoscrittore che sta per scegliere in quale forma previdenziale destinare il suo tfr.

    Attualmente, dopo la riforma introdotta dalla Legge 335/95 il sistema pensionistico pubblico può essere così schematizzato:
    Sistema retributivo: Per chi aveva al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contribuzione; prevede che i calcoli siano fatti sulle ultime retribuzioni percepite al tempo del pensionamento; la pensione si calcola moltiplicando la Base pensionabile (media ultimi n. anni di retribuzione) x anni di contribuzione x aliquote di computo ( a scaglioni)
    Sistema contributivo: il calcolo di tipo assicurativo, basato su basi demografiche pubbliche note nel 1995.
    Tale sistema utilizza come criterio di rivalutazione l’incremento medio quinquennale del PIL. I coefficienti definiti dalla riforma Dini per la conversione del montante contributivo in rendita sono ancora quelli originari ma l’allungamento della vita media porterà ad una loro significativa riduzione:
    Formula : Pensione = montante contributivo x coefficiente di trasformazione relativo all’età.
    Sistema misto: vi fa parte chi versa da prima del 31 dicembre 1995 con meno – a tale data di 18 anni di anzianità contributiva.
    La quota pensione è calcolata con il sistema retributivo per il periodo precedente al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per i contributi versati successivamente.

    Il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 attua la delega contenuta nella Legge 243/2004 in materia di :
    adozione di misure finalizzate ad incrementare l’entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari
    perfezionamento dell’unitarietà e dell’omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero settore della previdenza complementare
    ridefinizione della disciplina fiscale
    trasparenza richiesta per tutte le forme pensionistiche complementari in ordine a rendicontazione, esposizione, comunicazioni rivolte all’iscritto.

    La Legge Finanziaria 2007, anticipa al 1 .1.2007 l’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, modificando in tal senso le previsioni del d. legislativo 252 che avrebbe dovuto produrre effetti solo dal 2008. Pertanto il decreto legge n. 272 del 13 novembre 2006 anticipa il termine entro il quale i Fondi debbono adeguare gli statuti ed i regolamenti onde poter ricevere le adesioni e soprattutto essere destinatari del Trattamento di Fine Rapporto che i lavoratori intedono impiegare nella previdenza complementare.
    I destinatari della norma sono:
    a) i lavoratori dipendenti sia privati che pubblici ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276
    b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti anche organizzati per aree professionali e per territorio
    c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti delle cooperative interessate.
    d) i soggetti destinatari del decreto leg.vo 16 settembre 1996 n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto (casalinghe).
    Dalla data di entrata in vigore della riforma possono essere istituite per i soggetti di cui ai punti a) c) d) esclusivamente forme complementari in regime di contribuzione definita
    Per i soggetti di cui alla lettera b), anche a forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello di reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

    Il finanziamento alle forme pensionistiche complementari può essere attuato attraverso il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro, del committente;
    versamento del TFR maturando.
    Nel caso di lavoratori autonomi e professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzione a carico dei soggetti stessi.
    Per quanto attiene al TFR, non è in gioco il trattamento accantonato a tutto il 31 dicembre 2006 ma il quello che maturerà da tale data.

    La scelta di destinazione del TFR

    Modalità esplicite
    Per la scelta che deve essere espressa in forma scritta il lavoratore ha tempo sei mesi pertanto:
    - entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al primo gennaio 2007 o entro 6 (sei) mesi dall’assunzione, il dipendente può scegliere di:
    destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare

    mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro
    in questo ultimo caso, occorre considerare che, per previsione della legge finanziaria per i lavoratori con aziende con più di 50 dipendenti, il TFR non destinato ai fondi pensione sarà trasferito dal datore di lavoro al FONDO PER L’EROGAZIONE DEL TFR AI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, gestito dall’INPS per conto della Tesoreria dello stato.
    Peraltro la scelta è differenziata a seconda dell’anzianità contributiva del lavoratore infatti:

    i dipendenti iscritti per la prima volta ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993 devono scegliere con riferimento all’intero TFR maturando

    i dipendenti iscritti precedentemente al 29 aprile 1993 possono destinare alle forme di previdenza complementare anche solo una parte del TFR maturando. In particolare se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1 gennaio 2007 possono scegliere, con dichiarazione scritta al datore di lavoro, di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR.
    In questo caso per le aziende con oltre 50 dipendenti il residuo TFR è trasferito dal datore al FONDO PER L’EROGAZIONE DEL TFR.
    Se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007 possono scegliere di trasferire il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi, in misura non inferiore al 50%.
     
  11. lorenzo 61

    lorenzo 61 Presidente Onorario BMW

    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    Reputazione:
    30.260.245
    M4 C
    ./.
    Modalità tacite ( silenzio assenso)

    Se entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dall’assunzione il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore trasferisce tutto il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale.
    Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.
    In presenza di più forme pensionistiche collettive il datore trasferisce il TFR futuro:

    1) alla forma individuato con accordo aziendale
    2) in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

    In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

    E’ importante evidenziare che l’adesione ad una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

    Informativa al lavoratore

    Il d.lgs 252/05 pone a carico del datore di lavoro due obblighi in informazione al lavoratore:
    - prima dell’avvio del periodo di 6 mesi consentito per esprimere o meno la scelta, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili;
    - 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del trimestre.

    Regime fiscale dei contributi
    I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, saranno interamente deducibili dal reddito IRPEF fino ad un massimo di E. 5.164,67. Viene meno quindi il previgente limite percentuale (12 % del reddito complessivo ) e l’ulteriore limite dato, per i lavoratori dipendenti, dal doppio del Tfr conferito al fondo pensionistico.
    Il risparmio di imposta sarà ovviamente tanto più alto quanto più elevato quanto più è elevata l’aliquota marginale applicata al reddito complessivo del contribuente.
    Ai fini della determinazione del limite massimo di deducibilità concorrono tanto i contributi a carico del dipendente che quelli a carico del datore.
    Per i lavoratori che si occupano per la prima volta dopo il primo gennaio 2007 limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari è riconosciuta la possibilità di innalzare il limite di deducibilità, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione, per la differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cnque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro / anno.
    Viene confermata la possibilità di dedurre le somme versate alla previdenza complementare per le persone fiscalmente a carico.
    La deduzione spetta alla persona a carico entro il limite assoluto di euro 5.164,57 fino a capienza del reddito complessivo. Se il reddito complessivo non consente la deduzione per intero delle somme versate, l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo della persona del soggetto cui è posto a carico il familiare.



    Regime fiscale dei rendimenti

    I rendimenti cioè gli incrementi positivi conseguiti in seguito alla gestione finanziaria delle risorse saranno sottoposti all’imposta sostitutiva dell’11 % ( aliquota più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati attraverso forme e strumenti di investimento di natura puramente finanziaria ( es. fondi comuni di investimento)

    Le prestazioni

    L’iscritto potrà scegliere la prestazione pensionistica : interamente sotto forma di rendita;
    o parte in capitale ma non oltre il 50% della posizione maturata, e parte in rendita.

    Nel caso in cui convertendo almeno il 70% della pensiono individuale maturata, l’importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente pari ad euro 381,729 l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione in capitale.
    Dal primo gennaio 2007 il diritto alla pensione complementare matura contestualmente a quello per la pensione obbligatoria, potendo però far valere almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare.
    Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere la prestazione sono considerati utili, tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

    Acconti ed anticipazioni


    L’articolo 2120 cc. Prevede che il dipendente con almeno otto anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, possa richiedere una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
    L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed il datore di lavoro è tenuto a soddisfare la richiesta, annualmente, nei limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
    L’anticipazione può essere chiesta per:
    eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
    acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
    Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o patti individuali
    Anche destinando il Tfr ai fondi pensione rimane la possibilità di chiedere una anticipazione su quanto maturato, per i casi già previsti dalla Legge con la differenza che in questo caso l’anticipazione è calcolata sull’intera posizione maturata e non sul solo importo del Tfr e può essere chiesta :
    in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica:
    - fino al 75% della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge, ai figli
    - dopo 8 anni di iscrizione al fondo :
    fino al 75% della posizione maturata per l’acquisizione e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli
    fino al 30% della posizione individuale per ulteriore esigenze dell’iscritto.

    Per il conteggio degli otto anni di iscrizione valgono tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto.

    Trasferimento della posizione individuale

    Dal primo gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, nei seguenti casi:

    -perdita dei requisiti di partecipazione ( cambiamento attività lavorativa) a causa del venir meno dei requisiti di partecipazione ad un determinato fondo in alternativa al “riscatto”.
    - volontariamente (portabilità della posizione individuale) , decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare

    Riscatto della posizione individuale

    L’iscritto che perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può chiedere il riscatto, ossia la restituzione della posizione individuale, accumulata oppure mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo anche in assenza di contribuzione:
    il riscatto può essere chiesto nei seguenti casi e misure:
    nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compresa tra i 12 e i 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cig o cigs fino al 50% della posizione individuale maturata.
    Nel casi in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia oltre i 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, è possibile riscattare l’intera posizione.
    In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari possono prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata al di fuori dei casi sopra previsti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.
    In caso di decesso dell’iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto.

    Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti

    Dal 1.1.2007 le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile per la parte che non è gia stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contributi non dedotti e rendimenti già tassati). A questo proposito si sottolinea che i contributi non dedotti dal reddito complessivo debbono essere comunicati al fondo entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
    Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare deve comunicare ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili. (art.11, D.Lgs. 252/2005)

    Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto saranno tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.
    Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto, saranno tassate, come le prestazioni, con la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15 % (con la riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forma di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino al massimo del 6%).
    Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazioni della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) saranno invece incise con la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23%.
     
  12. fasolini6

    fasolini6 Presidente Onorario BMW

    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Reputazione:
    14.828.740
    Golf variant TGI - Citigo metano
    Perfetto!
    Aggiungo solo per i lavoratori che hanno iniziato la loro vita contributiva prima del 29 aprile 1993 possono riscattare a fine vita lavorativa il 100% di ciò che hanno nel fondo e non solo il 50%.
     
  13. pietro-bmw

    pietro-bmw Presidente Onorario BMW

    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    Reputazione:
    22.748.875
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    mi sto strappando gli ultimi capelli.........
     
  14. fasolini6

    fasolini6 Presidente Onorario BMW

    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Reputazione:
    14.828.740
    Golf variant TGI - Citigo metano
    Allora? Oggi praticamente è l'ultimo giorno per decindere a chi regalare il propio tfr..:lol::lol: A chi lo avete donato?:lol::lol:
     
  15. mik320d

    mik320d Direttore Corse

    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    Reputazione:
    1.909
    bmw 320d e90
    io l'ho donato all'azienda (e' mia e della mia ragazza)=D> =D>
     
  16. Etna

    Etna Amministratore Delegato BMW

    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    Reputazione:
    1.135.779
    320d E46 Attiva
    Intanto rimane in azienda finchè non mi convinco che il fondo di categoria (Fonchim) sia la scelta migliore come hanno già fatto la maggior parte dei miei colleghi.
     
  17. fasolini6

    fasolini6 Presidente Onorario BMW

    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Reputazione:
    14.828.740
    Golf variant TGI - Citigo metano
    Fonchim ce l'ha mio suocero da almeno 8 anni, è ben gestito ed ha rendimenti elevati altro che il 3% del datore di lavoro tassato al 23%.=P~
     
  18. Etna

    Etna Amministratore Delegato BMW

    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    Reputazione:
    1.135.779
    320d E46 Attiva
    Quindi anche tu mi consigli Fonchim?
     
  19. popi73

    popi73 Kartista

    82
    0
    2 Settembre 2004
    Reputazione:
    10
    318d E46 Touring - gennaio 2003

    Io non ho molta scelta, in quanto lavorando in banca dal 2002, essendoci degli accordi sindacali dietro, fin dall'inizio il mio datore di lavoro mi ha obbligato a versare il tfr su di un fondo aperto.
    E' vero che ci sono dei limiti, ma è anche vero che in aggiunta al tfr, c'e' il contributo dell'azienda ed il contributo variabile del lavoratore.
    Alla fine, come diceva markdoor, con la rivalutazione del fondo e la garanzia del capitale, non penso che sia così male. In 5 anni ho praticamente messo via, oltre al tfr, qualcosa come 6000 / 7000 euro !!!

    Inoltre, anche con i fondi, si possono avere anticipazioni con vincoli previsti dai CCNL dopo un perido minimo di permanenza nel fondo

    Con uno sforzo ulteriore, dal 1998, metto da parte un 100 euro al mese per una forma pernsionistica integrativa.

    Speriamo bene !!!
     
  20. mamo

    mamo Presidente Onorario BMW

    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    Reputazione:
    1.638.232
    M340i Touring
    La mia ragazza lavora da poco in un'azienda con più di 50 dipendenti.
    Deve quindi decidere cosa fare del suo TFR...

    Voi cosa consigliate?
     

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