Perchè si tratta di un sistema fatto di sottosistemi e non di un accendino. L'accendino non lo puoi smontare per sostituire parti difettose,la auto invece vengono progettate ANCHE per questo. Quindi: sistema costituito da sottosistemi progettati per essere sotituiti singolarmente + un sistema non funzionante = sostituzione sistema non funzionante. Per me è così. Ti immagini applicare il tuo concetto ad un aereo invece che ad un accendino? Cosa fai dai indietro l'aereo o sostituisci il motore? Ti assicuro che si sostituisce il motore.
la prassi e il diritto sono concetti molto diversi tu consideri la macchina come sistema di sottosistemi, la legge come prodotto unico, in questo caso gravemente difettato
No, non mi sbaglio e, tra l'altro, il codice del consumo è solo una delle normative eventualmenta applicabili.
Guarda, non voglio fare il puntiglioso, ma io leggerei l'art. 130 prima di partire in quarta... Diritti del consumatore Art. 130. 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5 (1); c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto (1); b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
Non vedo cosa ci sia di male nel tentare di farsi sostituire l'intero bene, io vendevo cellulari e se, anche dopo una settimana, qualcosa non andava lo sosituivo con uno nuovo, poi ero io a vedermela con l'assistenza anziche' far aspettare il cliente un mese per riaverlo dalla garanzia.
esatto, ed è già capitato molte volte. se volete posto anche i casi, ho circa 8 anni di casistica a disposizione, dovrei riguardarmi tutti i casi in esame e ci vorrebbe del tempo, ma non è così improbabile
E' arrivata la cavalleria! Grande Puccio Cmq è prima di tutto da chiarire se la vettura è acquistata da brando persona fisica o meno, poi vediamo quale norma ci soccorre.
vero. fra i casi a disposizione, me ne ricordo uno eclatante capitato con una fiat marea jtd. alla quarta auto sostituita (dopo 3 marea jtd, una fiat punto jtd) il cliente aveva finalmente un'auto perfetta. caso diametralmente opposto, una A4 1.9tdi da 40mila euro a cui nel primo anno sono stati sostituiti pezzi in garanzia per un controvalore di 35mila euro circa
L'ordine del motore è stato già fatto, il costo di un veicolo interamente nuovo è ampiamente irragionevole rispetto al costo del solo motore, il motore è facilmente sostituibile in tempi brevi e con (teoricamente) pieno ripristino della funzionalità, sostituire il motore richiede molto più tempo che ordinare un'auto nuova e quindi maggiore disagio al cliente. Ci perderà solo tempo non essendoci cavilli a cui attaccarsi, altro discorso è se dopo l'intervento risultassero successivi problemi... Se poi è in ottimi rapporti con la concessionaria e vogliono favorirlo allora si, diversamente non gli cambieranno proprio niente nell'immediato
Che l'ordine del motore sia stato già inoltrato dalla concessionaria poco conta. Del pari il concetto di eccessiva onerosità dell'intervento non è così secco come lo descrivi e, se aggiungi che la disciplina è tutta a favore del consumatore, la via della sostituzione del veicolo è tutt'altro che impossibile, sia in teoria, che in pratica. Certo, la concessionaria si potrà rifiutare ed è probabile dover andar per carte bollate, ma non sarebbe nè il primo, nè l'ultimo caso di una sentenza favorevole alle ragioni di brando.
Puoi sostenere quello che vuoi. vediamo come va. Secondo me a motore sostituito perchè non credo possa vietarlo, brando vedrà che tutto si sistema con la buona pace di tutti...rimane il rosicamento interiore..ma quello passa...ci sono cose più serie e l'ipotesi di avviare una causa civile la vedo ardua, dispendiosa e lunga assai. Hai voglia a far il donchisciotte sul forum.
Noto con piacere che hai certezze indissolubili, per cui ti lascio a quelle ed alla tua profonda conoscenza della normativa in materia e torno ad occuparmi di fare "il don chisciotte" al lavoro
Mi fa piacere che ti faccia paiacere.eheheheh La normativa non sempre trova piena applicabilità nella realtà....sai quante persone potrebbero essere denunciate per tentata strage alla luce dei vigenti regolamenti? vediamo come va a finire. Tu su cosa scommetti?
Te lo ripeto, confondi la prassi e le tue opinioni con il diritto e quello che succede realmente. Si parlava di quali fossero le opzioni possibili? Beh, la sostituzione del mezzo lo è. Tu sostieni il contrario, e sbagli, forse perchè non ne sai molto.