Come non vale? Dimmi dimmi che devo ancora pagarlo e comunicare il conducente. Sono di 2 province diverse, lodi e piacenza, stesso tratto di A1
era una "semplice" multa per accesso in ztl... ed è di mio papà... nel male non è andata malissimo....
... alla fine quando è qualcosa che ri risolve semplicemente aprendo il portafogli, per quanto fastidioso è sempre il meno peggio /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
purtroppo non è come dici, i tutor come dice Goldie sono 2 diversi in 2 province diverse, quindi purtroppo ribadisco, deve pagarli entrambi! Sennò scusa eh, vado a Milano e prendo una multa per ztl, poi vado a Torino e me ne frego della ztl, tanto ho già una multa per quello nel giorno? solidarietà Goldie...
non insisto ma x me è cosi, non ci sono mai passato, ma il mio avv. dice questo, però andarci a fondo non costa nulla.....
hai ragione Corte Suprema di Cassazione - Civile Sezione II Civile Sentenza n. 7107/2006 deposito del 28 marzo 2006 Svolgimento del processo L. M., con ricorso depositato il 19 aprile 2002, chiedeva l'annullamento di un verbale di accertamento della polizia Municipale di Roma con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142 IX comma del codice della strada rilevata a mezzo di "autovelox". Instaurato il contraddittorio nei confronti del Comune di Roma, il giudice di pace di quella città, con sentenza del 24 ottobre 2002, rigettava l'opposizione. Avverso tale decisione ricorre a questa Corte il L. M. con ricorso notificato al Comune di Roma il 26 marzo 2003, formulando due motivi d'impugnazione. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Osserva il ricorrente che il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto che la mancata contestazione immediata dell'infrazione rientrasse nei sei casi di "impossibilità" previsti dall'art. 384 del Regolamento al codice della strada, mentre essa non era stata effettuata non perché l'apparecchio non lo consentiva, ma in quanto la Polizia Municipale in quel momento, ore 01,51, aveva ritenuto di non intervenire, pur potendolo fare. Il ricorso non può essere accolto. Nel sottolineare la diversità esistente in materia di contestazione delle violazioni amministrative tra la disciplina generale di cui all'art. 14, legge n. 689 del 1981, e quella speciale del codice della strada (art. 200 d. leg. n. 285 del 1992) questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito: a) che deve ritenersi legittima la contestazione non immediata delle violazioni del codice della strada, le volte in cui siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall'art. 384 del regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992) e, per l'appunto, costituiti anche dalla impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità e dall'accertamento dell'eccesso di velocità a mezzo di "autovelox"; b) che costituisce una ipotesi normativamente predeterminata di esonero dall'obbligo della contestazione immediata quella in cui l'accertamento dell'eccesso di velocità avviene per mezzo di apparecchi di rilevamento, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento; c) che resta esclusa la possibilità di censurare le scelte dell'amministrazione in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, configurandosi altrimenti una inammissibile ingerenza nel "modus operandi" della stessa amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (ex plurimis Cass. n. 9222/2005). A tali principi si è uniformato il giudice di pace in un contesto caratterizzato dalla mancata contestazione immediata dell'infrazione rilevata a mezzo "autovelox", per essere il veicolo "lanciato ad eccessiva velocità con impossibilità di esser raggiunto in condizioni di sicurezza". Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimato Comune di Roma. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
ieri sera sono andata a dormire convinta di essere riuscita a salvare 150 euri, ovvero un pezzetto di un cappottino che mi piaceva assai Niente cappottino
Il secondo non vale se provi che al momento dell'infrazione non eri a conoscenza del primo. sorry devo uscire continuo dopo.
La legge italiana contrariamente a quanto si pensi non è repressiva ma in un certo senso “educativa” ovvero e questo vale almeno per il codice della strada, la multa viene data non per reprimere ma perché non si commetta più una nuova l’infrazione. Quindi se io provo di non aver ricevuto questa “lezione”, posso ottenere l’annullamento della multa. Ovviamente non è un fatto automatico ma è ragionevole credere che se avessi avuto percezione della prima infrazione non avrei commesso la seconda. Di norma i prefetti non accolgono questa istanza ma i giudici di pace si. Quindi il consiglio è fare comunque il ricorso al prefetto, nella speranza che il prefetto non risponda nei termini, e poi fare ricorso contro l’ordinanza ingiunzione del prefetto al giudice di pace.
Si ma perdi l'opzione non rara che il prefetto non firmi l'ordinanza ingiunzione nei 180 giorni dal ricorso.
no lo dico perchè a me il prefetto 5 su 5 mi ha rigettato il ricorso e le multe poi sono diventate il doppio! Mio padre con il giudice di pace ha sempre vinto, perchè la controparte non si presenta mai!
sei un collezionista? vai di un bel top rosso per natale :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />))
Se così è da voi sei tranquillo, fai il ricorso al prefetto e quindi al giudice di pace, se la controparte non si presenta sei nella situazione di tuo padre ma tu hai sparato una cartuccia alla volta mentre tuo padre due insieme.
se non mi sbaglio, una volta rigettato il ricorso al prefetto non si può ricorrere ulteriormente, si deve solo pagare (il doppio). /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
a giugno: a/r per 3 giorni consecutivi a laconi (NU). totale n°5 multe su 6 possibili nell'autovelox di Las Plassas, di cui una da una settantina di euro e zero punti, le altre 4 di circa 160 euro e 5 punti. totale più di 700 euro, 20 punti patente su 26 (ero vergine ) e vaffancu.lo accademico. perchè me lo avete ricordato ?