Idem, anche la mia era un'auto già prenotata ma ancora modificabile.. ormai chiamo una volta a settimana sollecitando il venditore ma proprio la scorsa settimana mi ha detto che le consegne sono slittate a settembre (anch'io avevo entro agosto da contratto). Per quanto mi riguarda se passano i termini disdico e mi faccio ridare il doppio della caparra poi ne prendo una in pronta consegna.
Non ho letto bene i termini del contratto, hanno un termine da rispettare? Ed oltre il quale c’è un risarcimento?
Mi sorge un dubbio, non è che la tua ha qualche accessorio andato in carenza causa COVID e perciò sta rallentando la produzione? Ci sono state varie modifiche al listino da quando hai ordinato tu, infatti io non ho potuto mettere ricarica wireless, ed altre cose.
Sì, ti risarciscono con una confezione di profumo e tante scuse. PS: scegli quello rosso, ha una base ambrata niente male
Allo scadere della data indicata sul contratto ci sono 50gg di tolleranza, scaduti anche quelli per legge, e ribadisco per legge, ti spetta il risarcimento pari al doppio della caparra. A meno che il venditore non voglia dirmelo, settimana scorsa ho proprio chiesto se qualcosa sta bloccando la produzione e mi è stato risposto di no.. la ricarica wireless non avevo potuto metterla già al momento dell'ordine, così come l'impianto hk ed ho dovuto ripiegare sul multi. Ho il comfort access che so non essere più disponibile però al momento mi dicono che per la mia non è un problema..
Ok, ma se così fosse non sarebbe poi tanto male in quanto l'acconto non assume alcuna rilevanza risarcitoria.. vuol dire che posso disdire in qualsiasi momento e l'acconto va restituito
@Ale_72 mi correggo, nel contratto vi è scritto caparra confirmatoria ma il venditore ha lasciato quel campo vuoto senza riportare l'importo; immagino perchè il bonifico l'ho fatto il giorno successivo. Non dovrebbe essere un problema comunque dimostrare che il bonifico era a titolo di caparra se si procede in tal senso.
Se non lo sai tu se e' un problema o no... Pero' una volta che hai la certezza, incrocia le dita che tutto vada in ritardo secondo quanto previsto dal contratto e fatti dare il grano in mano.
Sono andato a leggere con più attenzione il contratto, in quanto, purtroppo anche a me si prospettano ritardi, e per il primo ottobre avrei bisogno dell'auto già pronta a circolare. Andando a leggere i vari articoli delle condizioni generali di compravendita, c'è scritto che c'è un periodo di tolleranza di 50 giorni, dalla data riportata sul contratto, oltre i quali si è legittimati a rescindere dal contratto e se ho capito bene, salvo "cause di forza maggiore" si ha anche diritto al risarcimento, del doppio della caparra, (che nel mio caso si sono premuniti di tenere più bassa possibile, salvo poi chiedere un altro bonifico di 3k dopo un paio di giorni; ma lasciamo perdere mea culpa che sono un ignorante in questi ambiti, ed alla fine poco mi interessa, perché la mia priorità è solo quella di riceve l'auto in tempo.) 2.2. La consegna avviene presso il punto di vendita al pubblico del Venditore entro la data indicata nel contratto. Al termine di consegna si applica una tolleranza di 50 giorni; allo scadere di questo termine di tolleranza l’Acquirente è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni, fermo quanto previsto dall’art. 61 del Codice del Consumo, ove applicabile; il mancato rispetto dei termini di consegna e di tolleranza per cause di forza maggiore (quali, ad esempio, sommosse popolari, calamità naturali, restrizioni di licenze di importazione, sospensione/interruzione nei trasporti, interruzioni di lavoro o agitazioni sindacali che ritardino il processo di fabbricazione) o per cause imputabili all’Acquirente (quali ad esempio il ritardo dell’Acquirente nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6 delle presenti Condizioni generali di compravendita “Veicoli usati”), non costituisce inadempimento, anche per gli effetti dell’art. 1218 codice civile, secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. 3.3. Al momento dell’accettazione della proposta di vendita, l’Acquirente accompagna la sottoscrizione dell’accettazione con il versamento della caparra confirmatoria in esso indicata, , che può ammontare sino a un massimo pari al 15% del prezzo totale, non produce frutti a favore dell’Acquirente ed è soggetta all’art. 1385 codice civile, secondo cui “se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”. Ps: vai a sapere se il covid rientra nelle cause di forza maggiore tra l'altro.