La CQC viene data ai vecchi possessori di patenti C e superiori se ne fanno richiesta entro poco tempo in scuola guida. Costa 75 euro, serve una fototessera, patente, codice fiscale, carta d'identità; e per ora viene rilasciata in questo modo (ma non so per quanto). Durerà 5 anni, trascorsi i quali per il rinnovo ci sarà un po' più di sbattimento, servirà sostenere un corso obbligatorio e un esame; e d'ora in poi sarà sempre così. I nuovi che fanno la patente C adesso, come me, se danno tutti e 2 gli esami ENTRO il 9 settembre possono averla allo stesso modo dei vecchi patentati, con i 75 euro bla bla... Se invece si terminano gli esami dopo tale data per la CQC sarà già in vigore la nuova norma, per cui corso, soldi (tanti) ed esame. P.S. Il 9 settembre non so se è data stabilita per tutta Italia o solo per Lombardia o BG. :wink:
Domani corro subito in autoscuola anch'io: ho la CE da una vita (conversione militare della DE), anche se non guido mezzi pesanti, però non avere sto CQC mi sembra insensato. Devo informarmi bene per quando guido i furgoni della ditta
Non è cosi di preciso... Praticamente si puo frequentare il corso già da 6 mesi prima della scadenza e fino a 2 anni dopo. Naturalmente una volta scaduto non si puo guidare ma si hanno 2 anni di tempo per poterlo rinnovare con un semplice corso di aggiornamento. Mentre se si lasciano trascorrere i 2 anni allora bisogna fare anche l'esame:wink:. Se a scuola guida ti hanno detto che bisogna rifare l'esame temo si siano confusi con l' ADR che ogni 5 anni va rinnovato con corso ed esame... E io purtroppo devo rinnovarlo l'anno prossimo
Ecco la legge completa: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]CQC Rilascio carta di qualificazione del conducente per documentazione[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]MINISTERO DEI TRASPORTI S.I.I.T. 2 DELLA LOMBARDIA E LIGURIA SETTORE TRASPORTI ----------------- IL DIRETTORE COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N° 08/07 DEL 18/05/2007[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]RILASCIO CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTI PER DOCUMENTAZIONE L’art. 17 del D.L.vo 286/2005 e l’art. 2 del D.M. 07/02/2007 prevedono la possibilità, sulla scorta di idonea documentazione, da parte degli UMC di rilasciare la CQC a quei conducenti in possesso di determinati requisiti alla data del 05/04/2007. Pertanto con la presente, facendo seguito alla nota prot. 712/SIIT/2 del 17/04/2007 si dettano ulteriori disposizioni inerenti esclusivamente il rilascio della carta di qualificazione del conducente (CQC) per documentazione (senza esami).[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]A. OBBLIGO DELLA CQC: Hanno l’obbligo di munirsi della CQC i conducenti che alla data del: - 10/09/2008 effettuano professionalmente autotrasporto di persone con veicoli per i quali è richiesta la patente D o DE ed il KD; - 10/09/2009 effettuano professionalmente autotrasporto di cose con veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE La CQC può essere valida per la guida dei veicoli adibiti a: . solo trasporto cose; . solo trasporto persone; . trasporto cose e persone B. ESENZIONI Sono esentati dall’obbligo di possedere la CQC , ai sensi dell’art. 16 del D.L.vo 286/2005, dopo le date sopra citate, i conducenti dei: a) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 Km/h; b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o messi a loro disposizione; c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancori immessi in circolazione; d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale; f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci ai fini privati e non commerciali (si riferisce ai conducenti di veicoli ad uso proprio circolare prot. Div6 29092/23.18.03 del 27/03/2007); g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente Ulteriori chiarimenti sulle esenzioni perverranno dal superiore Ministero. C. AVENTI DIRITTO: Possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti che alla data del 05/04/2007, tale data potrebbe essere posticipata al 21/4/2007 come da nota prot. 38090 - file avvisi n.16 del 16/09/2007 - siano : - Residenti in Italia e già titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD alla data del 04/04/07; - Residenti in Italia e già titolari della patente di guida della categoria C oppure CE alla data del 04/04/07; - Cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo, dipendenti di un’impresa di autotrasporto di cose o persone avente sede in Italia, già titolari di patente di guida equivalente alle categoria C, CE, oppure D e DE alla data del 04/04/07; - Cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nè allo Spazio economico europeo, dipendenti di un’impresa di autotrasporto di cose o persone avente sede in Italia, già titolari di patente di guida equivalente alle categoria C, CE, oppure D e DE alla data del 04/04/07. Si ricorda che possono ottenere la CQC non solo i conducenti titolari di patente di guida italiana ma anche i conducenti in possesso di patente di guida rilasciata all’estero anche se la stessa non è convertibile ma nel rispetto delle modalità riportate al punto H. Si ricorda inoltre che se la patente presenta sottocategorie il CQC sarà rilasciato per le sottocategorie corrispondenti. Si ribadisce inoltre che il possesso della patente di categoria “C” può essere soddisfatto anche dalla titolarità della patente di categoria “D” qualora questa sia stata conseguita antecedentemente il 01/10/2004 (D.M. 30/09/2003 n. 40T) D. QUANDO: I conducenti interessati al rilascio della CQC per documentazione potranno presentare presso gli Uffici della Motorizzazione apposita richiesta sulla base del seguente calendario: • Dal 06/04/2007: conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F; • Dal 05/07/2007: conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G,H,I,J,K,L,M; • Dal 05/10/2007: conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P., Q, R; • Dal 05/01/2008: conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S,T,U,V,W,X,Y,Z NON si potrà procedere al rilascio della CQC documentale agli eventi diritto dopo il 05/04/2010 La disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 126 bis del CdS decorre dopo dodici mesi dall’avvio delle procedure ovvero dal 07/04/2008 E. VALIDITA’: Indipendentemente dalla data di presentazione e di rilascio le scadenze da riportare sulla CQC saranno: - 09/09/2013 per il trasporto di persone; - 09/09/2014 per il trasporto cose Allo scadere della CQC questa dovrà essere rinnovata secondo le modalità previste dal D.L.vo 286/2005 e dal DM 07/02/2007. Il rinnovo avverrà frequentando un corso di formazione periodica. Questo potrà essere svolto nell’intervallo decorrente da 6 mesi prima della data di scadenza a DUE anni dopo la data stessa. Qualora il rinnovo avvenga oltre i DUE anni dalla data di scadenza, oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, il candidato dovrà superare anche i relativi esami. Per i titolari di CQC per trasporto persone che prima del 09/09/2013 dovessero raggiungere i 65 anni di età la scadenza sarà quella coincidente con il compimento del 65° anno di età.[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]F. DOVE: La domanda di rilascio del CQC per documentazione potrà essere presentata presso qualsiasi UMC indipendentemente dalla residenza del richiedente o della Ditta da cui dipende. Eventuali situazioni di trasmigrazione anomale dovranno essere segnalate allo scrivente. G. DUPLICATO DEL CQC: L’art. 5 del DM 7/02/2007 stabilisce che il conducente ha l’obbligo di richiedere anche il duplicato della CQC, se posseduta, nel caso di rilascio di una nuova patente, sia che questa sia conseguita a seguito di esame sia che venga ottenuta per risclassificazione, smarrimento o furto, in quanto la CQC è valida solo se correlata ad una determinata patente e deve riportare espressamente il riferimento al numero della patente posseduta dal titolare. Pertanto si possono sintetizzare i seguenti casi: - RILASCIO PATENTE A SEGUITO D’ESAME A seguito dell’idoneità di un candidato ad una nuova categoria di patente (sia per estensione che per conseguimento) l’esaminatore inviterà il candidato, all’atto della consegna del nuovo documento, a presentarsi presso uno degli sportelli UMC per richiedere il duplicato della CQC consegnando l’allegato 1. - RICLASSIFICAZIONE PATENTE Unitamente ai documenti di rito da presentarsi per la riclassificazione della patente l’utente dovrà presentare contestualmente domanda di duplicato CQC - SMARRIMENTO/FURTO PATENTE DI GUIDA E CQC Nel caso che l’utente abbia subito smarrimento/furto sia della patente che della CQC dovrà presentare, secondo le modalità in uso per le patenti, regolare denuncia agli organi di Polizia preposti, i quali non invieranno all’UCO la richiesta di duplicato ma inviteranno l’utente a presentarsi presso un UMC che provvederà, a seguito di espressa domanda corredata dei documenti di rito e della copia della denuncia stessa, ad emettere prima la patente di guida e successivamente la relativa CQC. La consegna all’utente della patente e della CQC dovrà essere contestuale. - SMARRIMENTO/FURTO CQC Se lo smarrimento/furto dovesse interessare solo la CQC per ottenere il duplicato della stessa l’utente dovrà presentare, ad un ufficio UMC, relativa pratica corredata dalla documentazione di rito e dalla copia della denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di Polizia. In tutti i casi sopra riportati, all’atto della presentazione di richiesta di duplicato di una CQC dovrà essere rilasciata all’interessato la ricevuta: questa sarà valida per la circolazione quale certificazione sostitutiva (art. 116 comma 15 del D.L.vo 285/92) H. DOCUMENTAZIONE/TARIFFE: I conducenti interessati al rilascio della CQC potranno recarsi presso un UMC muniti di un documento di riconoscimento valido, o incaricare i soggetti autorizzati legge 264/91. Per ottenere una CQC dovrà essere presentata: a) DOCUMENTAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA IN TUTTI I CASI • Modello TT746C compilato in ogni sua parte; • Attestazione versamento c.c.p. 9001 pari a € 9,00; • Attestazione versamento c.c.p. 4028 pari a € 29,24 • 1 foto formato tessera non legalizzata in quanto la CQC non avrà valore di documento di riconoscimento Tale documentazione, a seconda dei casi, dovrà essere così integrata: 1) CONDUCENTI RESIDENTI IN ITALIA E TITOLARI DI PATENTE ITALIANA: - Titolari di patente C-CE: fotocopia patente In questo caso gli uffici UMC rilasceranno una CQC solo per trasporto cose - Titolari di KD: fotocopia patente e del CAP In questo caso i titolari di patente D comprensiva anche di patente C potranno ottenere una CQC avente le seguenti caratteristiche: - CQC solo cose - CQC solo persone -. CQC per entrambe Gli utenti dovranno specificare sulla richiesta (mod. 746C) quale tipo di CQC intendano richiedere. Si precisa inoltre che il conducente in possesso di KD dovrà obbligatoriamente richiedere anche il rilascio di un KB in quanto la CQC sostituisce solo il KD. In questo caso l’ ulteriore domanda per il rilascio di un KB dovrà essere corredata da: - n. 1 attestazione di versamento su c.c.p. 9001 pari a € 9,00; - n. 1 attestazione di versamento su c.c.p. 4028 pari a € 14,62; - KD in originale 2) CONDUCENTI RESIDENTI IN ITALIA MA NON TITOLARI DI PATENTE ITALIANA Si devono dividere gli utenti in: - Comunitari : - fotocopia della patente posseduta - Extra comunitari: - fotocopia della patente posseduta; - fotocopia del permesso di soggiorno secondo le modalità in uso; - certificato di residenza riportante la data di acquisizione della residenza in Italia o autocertificazione della stessa Gli utenti extra comunitari potranno essere in possesso di patente: • Convertibile in questo caso l’utente dovrà procedere alla conversione della stessa. Qualora non dovesse effettuare la conversione la CQC sarà valida fino al compimento di un anno dalla data di avvenuta acquisizione della residenza in Italia. In questo caso dovrà presentare: - fotocopia autenticata della patente + traduzione della stessa . • Non convertibile: La CQC sarà valida fino al compimento di un anno dalla data di avvenuta acquisizione della residenza in Italia. In questo caso l’utente dovrà presentare: - fotocopia autenticata della patente + dichiarazione consolare attestante l’autenticità, l’abilitazione e l’equipollenza alle categorie di patente italiana. 3) CONDUCENTI NON RESIDENTI MA DIPENDENTI DI UNA DITTA CON SEDE IN ITALIA - Candidati comunitari: la documentazione sarà integrata con: - allegato 2 debitamente compilato; - copia della patente di guida in corso di validità: - Candidati extra comunitari: la documentazione sarà integrata con: - allegato 3 debitamente compilato (dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante); - fotocopia autenticata della patente + traduzione della stessa se convertibile; - fotocopia autenticata della patente + dichiarazione consolare attestante l’autenticità, l’abilitazione e l’equipollenza alle categorie di patente italiana se non convertibile L’Ufficio procederà al rilascio della CQC ma effettuerà gli accertamenti di rito ai sensi del DPR 445/2000 e se questi dovessero essere positivi procederà alla revoca della CQC (all. 4a-4b) da notificare all’interessato. Trascorsi 30 gg.qualora il titolare non provveda alla restituzione della CQC essa dovrà essere cancellata dal Sistema Informatico Si invitano gli uffici ad utilizzare tassativamente le procedura sopra riportate ed a segnalare allo scrivente eventuali anomalie. Milano,18 maggio 2007 [/FONT]
... Ma allora il rinnovo ogni 5 anni è solo per ADR? No giusto? Anche la C "normale" va rinnovata ogni 5 anni se non sbaglio (ogni 2 se si supera il 65° anno) E Per rinnovare la CQC? Non ho capito bene se basta il corso formativo o se serve altro, tipo esami o pagamenti.... Correggimi se sbaglio eh... :wink:
Rinnovo CQC,premesso che è ancora poco chiaro,perchè tra deroghe e cavoli vari la cosa è ancora nebbiosa,siamo in Italia!!! stavo chiedendo per il futuro rinnovo della mia cqc,e la segretaria della mia agenzia pratiche non sapeva nulla di certo,comunque come diceva sardinia09,sarà questione di un corso d'aggiornamento,che qualcosa costerà,ma suppongo sia una spesa irrisoria.
Le patenti di guida superiori (C-D-CE-DE) vanno rinnovate ogni 5 anni con una semplice visita medica... Il CQC va rinnovato ogni 5 anni tramite un corso di aggiornamento ma nessun esame (almeno che non ti sia scaduto da piu di 2 anni).... la prima scadenza è comunque stabilita a settembre 2014 per il trasporto merci e a settembre 2013 per il trasporto persone, questo perchè sono stati calcolati 5 anni dalla data in cui entra in vigore la legge che lo rende obbligatorio:wink:, in seguito ogni 5 anni:wink:. L' ADR va rinnovato ogni 5 anni e necessita di corso e di esame... un esame a quiz del tutto simile a quello che si effettua per conseguirlo ma con meno domande e un margine superiore di errore...
Speriamo che sia davvero irrisoria... Calcola che per rinnovare per esempio l ADR ci vogliono circa 500 euro
Una domanda ..Ma a 19 anni è possibile avere la patente del camion ( con carico ) con la firma di un genitore ? ..
Penso che il PdL agevolerà la categoria,importantissima nell'economia Nazionale. A 18 anni sei maggiorenenne percui. Da quanto ne so,la limitazione c'è solo per le patenti A oltre certe potenze(essendo un motociclista ho anche quella,na collezione).
ah bene , perchè se non sbaglio "tempo fa" c'era la legge che la patente del camion ( mezzi pesanti ) andava presa ai 21 anni ..
Davvero non so dirti,prova a far una ricerca con google(conseguimento patente),son vecchio per ste cose dei 21enni. :wink:
Puoi guidare i mezzi fino a 7,5 ton. Oltre i 21 anni qualsiasi veicolo da categoria patente C. :wink: