io l'ho talta.. un paio di mesi fa ho portato l'auto dal carrozzaio a far fare dei ritocchi al paraurti anteriore che era graffiato, da quella via gli ho detto di stuccarmi i buchi delle viti e di lasciarmi il paraurti nudo e crudo... Però non son rimasto senza perchè me ne sono fatto fare una adesiva da un mio amico e òl'ho messa laterale. Ora pur avendo la targa la macchina è moolto più cattiva... :wink:
guarda il mio avatar !!! non è molto grande la foto ma si vede.. l'ho fatta fare ad un mio amico che lavora in una ditta di stampe ed adesivi.. misure identiche all'originale (io gli avevo detto di farla al 60% ma si è scordato ) e in più il bianco è rifrangente!
Io infatti intendevo una roba del genere: una targa adesiva più piccola per non deturpare il frontale. Complimenti
Infatti lo spunto mi è venuto dall'avatar di MULTIPEPPER L'occasione sarebbe quella di una rinfrescatina generale a cofano e paraurti anteriore, roba di sciocchezze da sassolini di autostrada, così potrei farla togliere. Ho letto l'altra discussione e ho notato che si ravvisano gli estremi penali se è evidente la volontà di far girare l'auto completamente senza targhe e pertanto rendendola non identificabile, cosa però che non è vera in quanto mantieni la targa di dietro. Per di più, per caso il CDS vincola in qualche modo alle modalità di aggancio della targa sul paraurti? Perchè io potrei benissimo aver sistemato il paraurti in modo da attaccare la targa con del biadesivo ed essersi successivamente staccato, no? Cmq penso che lo farò. Non amo contravvenire a prescrizioni di legge di questo genere, però la M3 nuda sull'anteriore è tutta un'altra storia, neanche a parlarne.
Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati diimmatricolazione. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore conte nente i dati di immatricolazione. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripeti trice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. Le targhe indicate ai commi 1,2,3,4 devono avere caratteristiche rifrangenti. ....... omissis ...... Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; la collocazione e le modalita' di installazione; le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 . Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369 Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 . Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI Questi gli articoli del regolamento di attuazione dell'art.100 Art. 258 (Art. 100 Cod. str.) (Collocazione delle targhe di immatricolazione ripetitrici, di prova e di riconoscimento) Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici, di prova e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999 (1), le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti : a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360x110 mm (1), collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a); ....omissis..... Art. 259 (Art. 100 Cod. str.) (Modalita' di installazione delle targhe) Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche: posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non puo' trovarsi piu' a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non puo' trovarsi piu' a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima; posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimita' del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine; posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa e' perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo; posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa e' verticale con un margine di tolleranza di 5ø. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa puo' essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30ø, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici e' rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo piu' di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15ø, quando la superficie recante il numero di immatricolazione e' rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo piu' di 1,20 m; altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza puo' superare 1,20 m, ma deve essere il piu' possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non puo' comunque superare i 2 m; condizioni geometriche di visibilita': la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30ø con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15ø verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo e' superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15ø verso il basso); determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondita' non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprieta' retroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260. __________________________________________________________________ In buona sostanza, Ti dicono in che posizione metterla e quali caratteristiche deve avere... ma se ti si stacca perchè ti si "rompe" il portatarga non ti succede nulla... potrebbero contestarti l'art. 100 comma 1 e 11 oppure il fatto che non metti il cartellino bianco con i dati della tua targa... comunque ti becchi da 78 a 311 euro di multa
GRANDISSIMO TONNO! Ora........se leggiamo bene tutto, si evince quanto segue: 1) si rischia una multa fino a 311 euro. 2) installando una targa autoadesiva si passa nel penale (riproduzione e contraffazione) 3) le disposizione per l'installazione della targa riguardano in prevalenza quella posteriore e comunque rimandano all'installazione in posizione centrale della vettura 4) Per assurdo è meno sanzionabile togliere una targa che spostarla a sinistra o a destra.
esatto!!!!!!! occhio raga a mettere targhe fotocopiate.... molto meglio senza.... ne so qualcosa x la moto da enduro dove non possiamo tenere la targa originale (si perderebbe nel fango ogni volta).... alla fine giramo con la targa nello zaino e stop :wink: su ogni targa c'e' lo stemma della repubblica italiana che non puo' essere riprodotto in nessun caso e si va nel penale.... parliamo di PENALE :wink: tornando all'M, io l'ho tolta e messa nel baule, mi hanno fermato 2 volte, ho detto che si era staccata e l'avevo nel baule, uno l'ha voluta vedere l'altro no e non mi hanno mai fatto niente.
qualcuno con le moto da enduro, fotocopia rimpicciolendo la targa pero' cancella lo stemma della repubblica italiana, cosi' in teoria non si dovrebbe andare nel penale :wink: