L’Autovelox? La polizia municipale lo può mettere ovunque, parola della Cassazione

Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da MatteoTV, 12 Ottobre 2010.

  1. Trech

    Trech Presidente Onorario BMW

    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Reputazione:
    1.021.706
    Audi R8 & BMW 430d (ex 330d E93)
    Ma non ci credo!!!! :sad:
     
  2. DESHI BASARA

    DESHI BASARA Presidente Onorario BMW

    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    Reputazione:
    13.172.876
    MB B200CDI
    Se tornano a fare delle imboscate come alla vecchia maniera ossia senza segnalare le postazioni autovelox prima delle stesse quello che resta dell'efficienza del sistema giudiziario italiano finirà con la mole di ricorsi che verranno presentati. Al solito, si è agito all'italiana, completamente incuranti del perchè si fanno le cose. In UK ogni speed camera è segnalata, qui da noi nel Burundi rivedremo quelli della municipale imboscati negli acquitrini manco fossero dei lagunari. Perchè non interessa niente a nessuno della sicurezza stradale, quanto piuttosto vessare gli automobilisti. Se interessasse la sicurezza stradale aumenterebbero le postazioni velox fisse nelle zone residenziali con limiti ben più restrittivi dei 50kmh (tipo 30kmh), invece vedremo le FDO imboscate nei tratti dove c'è il limite dei 50kmh con due corsie per senso di marcia e carreggiate separate, o imboscate in prossimità del passaggio del limite da 70kmh a 50kmh, giusto per far sù tutti quelli che ancora viaggiano a 70kmh. E si può andare avanti, ed avanti, ad avanti. Lo dico da mesi e lo intendo "trasversalmente" che questo paese non ha un futuro, dalla gerontocrazia che costringe ogni giovane dopo la laurea a scappare all'estero all'amministrazione pubblica che con la destra si imbosca i soldi del contribuente e con la sinistra lo vessa coi velox.


    Da vomitare
     
  3. MatteoTV

    MatteoTV Secondo Pilota

    758
    27
    23 Novembre 2007
    Reputazione:
    724
    Fiat Bravo 1.4tjet 150cv Sport
    Ragazzi ,prima di allarmarvi leggete la sentenza che ho postato: a me sembra non si accenni minimamente alla "rimozione" dell'obbligo di segnalazione mediante cartello di preavviso[-X
     
  4. DESHI BASARA

    DESHI BASARA Presidente Onorario BMW

    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    Reputazione:
    13.172.876
    MB B200CDI
    Il fatto che la si legga e non sia chiaro cosa si legga è già abbastanza per dubitare di qualsivoglia interpretazione, non trovi Matteo?


    Che la interpreti Spettro se ne ha voglia, di sicuro lui che è avvocato sarebbe più attendibile di noi due e tutti gli altri messi assieme........


     


     
  5. MatteoTV

    MatteoTV Secondo Pilota

    758
    27
    23 Novembre 2007
    Reputazione:
    724
    Fiat Bravo 1.4tjet 150cv Sport
    La poca chiarezza è un'arma a doppio taglio: subdola quanto si vuole, però tale da permettere di piazzargli un ricorso coi contro..., sfruttando ogni cavillo, nel caso tu incappassi in una situazione "non chiarita" dalla norma:cool:
     
  6. nivola

    nivola Top Reference

    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Innanzitutto, bravo Matteo per aver trovato il testo della sentenza.:wink:

    Mi sento di confermare quanto detto in precedenza anche dallo stesso Matteo: la segnalazione si riferisce al decreto prefettizio. Se confrontate il punto della sentenza che ho evidenziato in rosso, con il mio post precedenta in cui parlavo della "ratio" del decreto prefettizio, si evince chiaramente che la segnalazione non si riferisce al fatto o meno che l'autovelox fosse segnalato dagli appositi cartelli, bensi dalla seganalazione della strada in cui è avvenuta la contestazione, in apposito decreto prefettizio.

    La sentenza si basa sul fatto che, come ho avuto modo di dire in precedenza, vi sia una distinzione tra velox fissi e mobili (che, di fatto, secondo me non cè) e che pertanto, i mobili non hanno bisogno di segnalazione (preventiva) nei decreti prefettizi e, dunque, possono essere piazzati anche su strade non preventivamente indicate dal Prefetto, fatto salvo, ovviamente, il rispetto della normativa vigente (quella di indicare con appositi cartelli, la presenza di velox sia fissi che mobili). ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

    Naturalmente, come sappiamo, una sentenza della Cassazione, nel nostro ordinamento, non fa legge (anche se può, naturalmente essere presa a riferimento), ma in questo caso, ripeto, ci si riferisce alla presegnalazione da parte del Prefetto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Ottobre 2010
  7. Trech

    Trech Presidente Onorario BMW

    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Reputazione:
    1.021.706
    Audi R8 & BMW 430d (ex 330d E93)
    X fortuna ke ci sei te :wink: appena vedo un documento giuridico mi vien male :mrgreen:
     
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  8. MatteoTV

    MatteoTV Secondo Pilota

    758
    27
    23 Novembre 2007
    Reputazione:
    724
    Fiat Bravo 1.4tjet 150cv Sport
    Infatti dai miei ridotti studi giuridici (mezzo anno accademico ah ah ah) mi pareva di ricordare che le sentenze della Corte fossero "oggetti singoli", per cui paradossalmente la stessa Corte tra due mesi, nel merito di un altro ricorso, potrebbe pronunciarsi in modo opposto (mi pare che certe volte qualcosa di simile sia già successo).

    C'è inoltre un'altra cosa che ho notato: la sanzione per la quale il tizio ha fatto ricorso risale al 16 dicembre 2005; l'obbligo di segnalazione dei velox mediante cartelli è stato imposto per la prima volta dal decreto Bianchi del 3 agosto 2007. Dunque il tizio in questione non avrebbe potuto fare ricorso per un'EVENTUALE mancata segnalazione del velox, dato che al tempo della sua infrazione non era prevista dalla legge (ed infatti il ricorso si basava sull'assenza nel decreto prefettizio della postazione velox da lui beccata).:wink:
     
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  9. nivola

    nivola Top Reference

    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Riassunto, Totale, Globale

    Ho studiato a fondo la sentenza e, confermando tutto ciò detto in precedenza da me come da altri utenti intervenuti nella discussione, ho inteso fare una sorta di “riassunto generale globale” per capire meglio ed in via definitiva la questione. Il riassunto, mi rendo conto, è un po’ lungo; se ne avete voglia, è qui. J

    L’automobilista, multato con un autovelox mobile modello “Velomatic 512” fa ricorso al GdP il quale accoglie il ricorso e annulla la contravvenzione.

    Il Comune di Stignano, si oppone alla sentenza del GdP e propone Appello.

    Il tribunale di Locri, adito per l’Appello, lo respinge adducendo 2 motivi:

    1. mancanza di contestazione immediata della contravvenzione in quanto la Strada Statale sulla quale era stata elevata la contravvenzione non rientrava nell’elenco delle strade indicate dal Prefetto in apposito decreto sulle quali poter fare questo tipo di rilevamento;

    2. mancata produzione del certificato di omologazione dell’autovelox.

    Il Comune, non desiste e impugnando l’Appello, propone ricorso per Cassazione (e qui arriva la “nostra” sentenza) adducendo 3 giustificazioni (violazione di norme di diritto) e 1 giustificazione (vizio di motivazione) per avvalorare le sue tesi:

    1. si contesta il giudizio del Tribunale in quanto, in buona sostanza, si dice che non vi è stata la contestazione immediata quando, in realtà, doveva esserci perché la strada non era inserita nell’elenco di strade, predisposto dal prefetto, sulle quali fare i controlli di velocità;

    2. si contesta, altresì, che contro quello che ha affermato il Tribunale, non occorre la contestazione immediata nell’ipotesi di cui alla lett. e) del comma 1 bis dell’art, 201 c.d.s. (citato nel verbale e cioè accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”);

    3. si contesta, in merito all’omologazione, che non occorre l’omologa di ogni singolo apparecchio ma basata che sia omologato l’apparecchio “campione” depositato presso il Ministero LL.PP. ;

    4. si contesta che la prova della inefficienza dell’apparecchio doveva essere prodotta dal ricorrente (non c’era dunque, in questo caso, un’inversione dell’onere della prova a carico del Comune/Polizia Nunicipale).

    La Corte di Cassazione esamina i 4 punti (riunendoli il n.1 e il n.2 in quanto connessi, come il n.3 e il n.4) e decide che le giustificazioni addotte dal Comune sono valide in quanto:

    1. la tesi addotta dal Tribunale in base alla quale la contravvenzione doveva essere contesta immediatamente non trova fondamento in quanto, anche se la Strada sulla quale era stato posto il Velomatic 512 NON era sita nell’elenco Prefettizio, l’apparecchio in questione NON era di quelli previsti dall’art. 4 della Legge 168/2002. Tale art., infatti, individua quelli che sono gli apparecchi che possono lavorare in “automatico” e che, per capirci, ha fatto “nascere” il Tutor sulle autostrade.

    (L’art. 4 recita: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali… gli organi di polizia stradale…possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 (eccesso di velocità). I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del CdS, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. (Ecco il famoso Decreto Prefettizio) J …Il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. …La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata

    2. il Tribunale, poi, si smentisce da solo: ammettendo che la strada non era di quelle previste nell’elenco prefettizio, implicitamente sostiene che, nel caso lo fosse stato, non sarebbe occorsa la contestazione immediata del’infrazione; tuttavia, in questi casi, (nelle ipotesi cioè previste dalla Legge 168/2002 sopra citata) il Cds ha previsto una fattispecie ad hoc per giustificare la non contestazione immediata della multa: la lettera “f” dell’art.201 bis del Cds che recita: accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni.

    Nel caso di specie, invece, la rilevazione è stata effettuata con un apparecchio che NON rientrava nelle ipotesi previste dalla Legge 168/2002 e, pertanto, l’inserimento della strada sulla quale era avvenuta la rilevazione, in un elenco prefettizio, risultava del tutto superflua.

    Per dovere di completezza l'ipotesi della letter "f" di cui sopra è quella che viene richiamata i ogni multa elevata dal Tutor per la quale, come sappiamo, non occorre la contestazione immediata, come si evince chiaramente in questo verbale:

    [​IMG]

    I punti 3 e 4 non li esamino in quanto non interessano il nostro discorso fondamentale, anche se si capiscono abbastanza bene.

    Ho cercato di usare un linguaggio semplice per essere il più chiaro possibile. Mi scuso ancora per l’eccessiva lunghezza del post, ma era doveroso analizzare il tutto per singoli punti e, soprattutto, in questa materia, spesso bisogna seguire un filo lineare senza saltare alcun passaggio (dove ho potuto, ho cercato di restringere) per giungere alla fine del discorso nella maniera più chiara possibile.

    :wink::wink:
     
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Ottobre 2010
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  10. DESHI BASARA

    DESHI BASARA Presidente Onorario BMW

    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    Reputazione:
    13.172.876
    MB B200CDI
    Nivola se tu non ci fossi bisognerebbe inventarti.


    Grazie di esistere
     
  11. 996GT3

    996GT3 Presidente Onorario BMW

    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    Reputazione:
    21.555.059
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Io invece non capisco lo stesso (limite mio).

    Ditemi se sbaglio: cambia rispetto a prima solo il fatto che la postazione MOBILE può essere messa ovunque anche senza comunicarlo alla prefettura. Giusto?

    Per le postazioni fisse, che ad esempio sono state abbuiate quasi tutte da me, cambia nulla?
     
  12. nivola

    nivola Top Reference

    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Andras, così mi fai arrossire!!:redface::redface::redface: Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

    Giusto.

    Per le fisse non cambia nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     

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