IVA sulle lavorazioni

Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Ale_72, 22 Dicembre 2009.

  1. Ale_72

    Ale_72 Presidente Onorario BMW Top Reference

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    27 Marzo 2007
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    2.144.144.144
    Morgan AeroSS + Porsche 718 spyder
    Ieri, sul sole24ore, c'era un articolo interessante sull'IVA sulle lavorazioni in seguito alle disposizioni che recepiscono la direttiva 2008/8/CE (dall'01.01.10)
    Qualcuno ha qualhe link interessante su questo argomento?

    Nello specifico:
    Intrastat
    Non mi e' chiaro se l'intrastat (Intra 2-quater) dovra' essere presentata dal committente in Italia o nel suo paese.
    Reverse charge
    Come giustamente evidenziava l'articolo, nel caso cessioni interne per lavorazioni, come coniugare la reverse charge (che ancora non ho capito perche' non ha un nome italiano) e l'acquisto intra EEC.

    Insomma, se avete qualcosa che vada un po' piu' in dettaglio dell'articolo del sole (adesso, se poi ci fossero anche degli esempi sarebbe uno spettacolo), mi fate un piacere.
    Grazie mille.
     
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2009
  2. enricob

    enricob Presidente Onorario BMW

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    9 Novembre 2005
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    Bmw
    1) Non ho avuto ancora tempo di leggere l'articolo per cui ti chiedo: parliamo di committente italiano che riceve una lavorazione dal prestatore comunitario? In tal caso il committente deve presentare l'INTRA in Italia.

    2) Mi puoi formulare meglio la seconda domanda? Cessione interne intendi interne alla UE ?? O interne in Italia?
     
  3. Ale_72

    Ale_72 Presidente Onorario BMW Top Reference

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    Ti scanno gli schemini riepilogativi con le differenze 2009 e 2010.
     
  4. enricob

    enricob Presidente Onorario BMW

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    9 Novembre 2005
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    Bmw
    cos'è il Reverse Charge ...

    Reverse charge

    L'espressione si colloca nella terminologia Iva e indica il meccanismo dell'inversione contabile (dall'inglese reverse charge) che praticamente elimina la detrazione dell'Iva sugli acquisti. Se infatti il cliente si è (auto)qualificato, di fronte ai propri fornitori, come imprenditore o professionista, l'Iva non viene applicata, e quindi mancano i presupposti per la detrazione. Se invece il cliente si è qualificato come consumatore finale, subendo l'addebito dell'Iva, proprio per questo la detrazione è parimenti esclusa. Lo scopo della diffusione di questo sistema è di evitare, nei rapporti intracomunitari, la detrazione di Iva applicata da fornitori esteri e incassata, quindi, da Stati esteri: in questo caso, infatti, la gestione delle detrazioni Iva transnazionali richiederebbe una stanza di compensazione comunitaria, che non è stata mai realizzata. Negli ultimi anni questo meccanismo è stato utilizzato anche per contrastare le cosiddette "frodi carosello", dove il fornitore si sottraeva al versamento dell'Iva, senza che ciò potesse essere un motivo per negare la detrazione al cliente, salvo dimostrarne la malafede o la connivenza col fornitore. Su determinati settori (subappalti, materiale informatico, eccetera) si è quindi imposto il criterio in esame, alternativo a quello basato sull'applicazione e la detrazione dell'Iva.

    L'unico rischio della generalizzazione del reverse charge è che gli acquirenti si qualifichino come imprenditori o professionisti al fine di evitare l'addebito del tributo, per destinare il bene così acquistato a uso personale, senza aver scontato l'Iva. Il fornitore non è infatti assolutamente in grado di verificare né l'effettivo destinatario della prestazione né a maggior ragione l'attività da questo esercitata. Il termine inversione contabile si riferisce proprio alla diversa modalità di annotazione contabile, dove il compratore soggetto Iva dovrà dichiarare l'acquisto del bene o servizio attraverso un'autofatturazione, ossia attraverso un documento contabile non emesso dal cedente, ma redatto direttamente dall'acquirente. (Raffaello Lupi)
     
  5. enricob

    enricob Presidente Onorario BMW

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    Bmw
    siiììì fai di me quello che vuoi !!!! :mrgreen:

    scappo in ufficio, intanto scrivi :wink:
     
  6. Ale_72

    Ale_72 Presidente Onorario BMW Top Reference

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    Si, si, so cos'e' la reverse charge, mi fa solo sorridere che abbiano voluto/dovuto darle un nome inglese.

    Questo e' lo schemino (cliccabile).

    [​IMG]

    Se poi hai il sole sottomano, nella terza e quarta colonna dell'articolo c'e' il discorso delle cessioni interne del bene in lavorazione (non riesco a capire se la fattispecie sia rilevante per il cliente per cui sto lavorando, e mi paicerebbe arrivare preparato).
     
  7. enricob

    enricob Presidente Onorario BMW

    17.219
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    9 Novembre 2005
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    Bmw
    purtroppo non ho qui con me Il SOLE per cui vediamo di analizzare diverse ipotesi:

    1) Un soggetto iva italiano che acquisti beni o servizi da un non residente in Italia, dal 2010, sarà costretto ad operare mediante reverse charge.

    Questo tuttavia non trova applicazione nei casi in cui il fornitore non residente fornisca prodotti, materiali o immateriali, ad un cliente italiano utilizzando una stabile organizzazione dello stesso fornitore in Italia.

    Inoltre dal 2010 per gli acquisti di servizi sarà obbligatorio per l’acquirente nazionale presentare i modelli Intrastat relativamente agli acquisti di servizi intracomunitari (queste operazioni nel 2009 non dovevano essere elencati negli INTRA)

    2) I soggetti Iva italiani che correntemente si trovano ad effettuare prestazioni di servizi nei confronti di clienti situati al di fuori dei confini nazionali dovranno effettuare una distinzione circa la natura del cliente cui si rivolgono le prestazioni citate : vanno distinti a seconda che essi siano privati consumatori o soggetti passivi iva. Nel caso in cui i clienti siano privati consumatori nel loro paese di residenza, le prestazioni saranno imponibili iva in Italia; qualora i clienti siano soggetti passivi ai fini iva nei propri paesi, l’imposta di riferimento dovrà essere ivi assolta.

    La tua domanda dovrebbe rientrare nella casistica del caso 1), infatti nel caso di cessioni interne se esse avvengono dal soggetto EU non residente a una stabile organizzazione in Italia e successivamente a un soggetto Iva italiano il secondo passaggio è soggetto a Iva e no a Reverse Charge. Spero di aver interpretato bene il tuo quesito :wink:
     
  8. Ale_72

    Ale_72 Presidente Onorario BMW Top Reference

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    27 Marzo 2007
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    Morgan AeroSS + Porsche 718 spyder
    Bravo, esatto.

    Ora questi bigolotti stanno cambiando tutto il modello fiscale a valle dell'acquisizione ma mi pare di capire che, per come vorrebbero operare loro (finche' non e' deciso non posso raccontare), non dovrebbero esserci impatti.

    Tengo le orecchie dritte (ma perche' poi mi vado ad infognare sempre in cose per cui non mi pagano, proprio non lo so...)
     

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