Salve , sono un nuovo iscritto e amante della mia BMW 525 D MSPORT...Volevo sapere da voi una informazione. Ho cambiato il 11/01/2010 la mia turbina ancora in garanzia in un centro BMW a ROma. Ora vivo a Grosseto e anche qui c'e' un concessionario BMW molto grande.. Il Centro BMW di Roma quando mi hanno sostituito la Turbina mi dichiarò che la garanzia si rigenerava per altri due anni visto che non poteva essere riparata me la sostituivano nuova... oggi 12/11/2010 dopo 10 mesi noto lo stesso problema e mi sono rivolto a Grosseto..che mi diceva che il pezzo nuovo sostituito in garanzia non godeva di 2 anni.. è come se la garanzia scade il 25/11/2010 il nuovo Turbocompressore me lo sostituiscono il 23/11/2010 ha due giorni di garanzia se si rompe € 800...mi è sembrato molto strano...cosa devo fare???
sposto nell'apposita sezione è gradita una presentazione nell'area dedicata e una lettura del regolamento
E' esattamente così. Ti invito a leggere questa documentazione, proviene da circolare ufficiale BMW Italia. http://www.auto.bmw.it/condizioniGeneraliGaranzie/downloads.php?pdf=BMW_Condizioni Nel dettaglio, in questa sezione, è riportato ciò che ci interessa, evidenziato in grassetto. Art. 4 Condizioni di garanzia 4.1. Il Venditore garantisce l’assenza di vizi e difetti di conformità dal bene per la durata di due anni dalla sua consegna all’Acquirente, senza limiti di percorrenza. 4.2. In caso di vizi o difetti di conformità del bene compravenduto il Venditore deve sostituire i pezzi difettosi, tenendo a proprio carico anche i costi della manodopera e dei materiali di consumo necessari per la sostituzione. Tutti i pezzi sostituiti con pezzi nuovi divengono automaticamente di proprietà del Concessionario o Officina Autorizzata che esegue la sostituzione. Le riparazioni e le sostituzioni devono essere eseguite entro tempi ragionevoli in modo da ridurre al massimo gli inconvenienti per l’Acquirente. La garanzia legale relativa ai pezzi sostituiti nel periodo di garanzia termina allo scadere della garanzia legale riconosciuta per legge al bene oggetto della compravendita secondo quanto disposto dalla Circolare interpretativa del Ministero per le Attività Produttive – Direzione generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, intitolata “Nota esplicativa al Decreto Legislativo n. 24 del 24.02.2002”. 4.3. Con riguardo ai soli autoveicoli la Casa Costruttrice BMW AG riconosce una garanzia di 3 anni dalla consegna del bene con chilometraggio illimitato sulle parti verniciate di carrozzeria. 4.4. Con riguardo ai soli autoveicoli la Casa Costruttrice BMW AG riconosce, una garanzia di 12 anni dalla consegna del bene con chilometraggio illimitato per i difetti sull’autoveicolo riconducibili a corrosione, purché lo stesso sia stato sottoposto, con la dovuta periodicità, ad interventi di verifica. 4.5. Con riguardo ai soli autoveicoli all’Acquirente sono altresì riconosciuti gli ulteriori diritti indicati della “Garanzia Convenzionale Best 4 BMW” allegata alle presenti condizioni e facente parte integrante del contratto di compravendita. 4.6. L’Acquirente non ha diritto alla garanzia quando: a) il vizio/difetto di conformità si è manifestato dopo due anni dalla consegna del bene; b) l’Acquirente non ha denunziato al Venditore il vizio/difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta; c) l’Acquirente ha utilizzato il bene o parti dello stesso in modo diverso dall’uso normale cui sono destinati, ad esempio in gare sportive; d) l’Acquirente ha montato sul bene pezzi di ricambio di qualità non corrispondente ai Ricambi Originali BMW; e) l’Acquirente non ha rispettato le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l’uso, la manutenzione e l’assistenza dell’autoveicolo / motoveicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione; f) in caso di interventi e modifiche effettuati sul bene eseguiti in proprio o da terzi su incarico dell’Acquirente; g) il vizio è imputabile alla negligenza di terzi come, ad esempio, rifornimento di carburante inquinato da acqua o altre impurità, rabbocco di lubrificante con prodotti di specifica non conformi alle prescrizioni della Casa Automobilistica; h) il vizio è da ricondurre all’installazione nell’autoveicolo di impianti After Market, ovvero di impianti che richiedono integrazioni con sottosistemi funzionali dell’autoveicolo (es. autoradio, impianti per l’alimentazione a gas / gpl, sistemi di antifurto), quando detta installazione non è stata preventivamente autorizzata per iscritto dal Venditore. 4.7. Sono esclusi dalla garanzia i vizi, difetti e danni derivanti da eventi naturali o atmosferici. 4.8 Restano fermi ed impregiudicati i diritti dell’Acquirente contemplati dall’art. 130 del Codice del Consumo di cui al D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni. Per cui direi che in officina BMW a Grosseto ti hanno risposto correttamente /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />