Arridaje... io non intendevo cazziare te che peraltro sul presupposto di notizie riportate in maniera distorta (come spesso accade nei media) hai scritto cose giuste e corrette
Anche questa è una questione richiamata più volte da molti e di cui esprimo una mia interpretazione personale (specifico anche questa volta perchè sennò mi si chiede la fonte) Il principio che "il rientro al proprio domicilio è comunque consentito" è valido in senso assoluto sempre. Vi è un però: Se rientri tra le 22 e le 5 perchè eri al lavoro/necessità/salute non subirai sanzioni. Se, invece rientri tra le 22 e le 5 ma eri fuori per motivi non connessi a lavoro/necessità/salute sarai sanzionato non perchè stai rientrando fuori orario al tuo domicilio, quanto perchè sei uscito senza le motivazioni di cui sopra.
Adesso che siamo in zona rossa non ci piove ma il dubbio mi è nato in zona arancio, quando le visite ai congiunti erano consentite, mi è capitato di addormentarmi sul divano e poi tornare a casa mia a tarda ora. Rischio minimo sono 100 metri ma considerando che la sfiga ci vede benissimo non vorrei rischiare.
Credo ci sia una faq a tal proposito visto che il dubbio è venuto a molti (me compreso) La risposta è no nel caso di visita ad amici parenti fidanzate etc il rientro deve avvenire entro le 22
Che poi, se dal punto A mi reco al punto B da solo, senza fermate nel tragitto, vorrei tecnicamente capire il rischio corso...
Esattamente: le visite a congiunti/amici ecc.... (ex zona arancio/gialla) è consentita fino alle 22. Ergo se si rientra dopo le 22 non sei sanzionato perchè rientri al domicilio quanto perché eri da congiunti/amici oltre orario a meno che dimostri che la tua visita a parenti fosse per necessità improrogabile legata alla salute degli stessi
Il discorso è sempre lo stesso: Le norme hanno (non potrebbe essere diverso) carattere generale ed astratto. Non è possibile prevedere tutte le variabili in capo ad un singolo soggetto. Per cui il legislatore (anche se qui si tratta di atti amministrativi) prevede un comportamento generalizzato non potendo sapere cosa tu faccia effettivamente tra A e B ( tipo fermarsi a sollazzarsi con giovani donnine a pagamento)
Esattamente: se il legislatore dovesse prevedere ogni variabile ci sareste voi che parlereste di come il paese Italia sia sommerso da norme e normicine e di quanto gli avvocati siano cari con le loro parcelle In diritto non si valuta il rischio di spostamento da A a B da solo e senza contatti: si precisa che non lo si deve fare punto (al netto delle scusanti codificate)
Ovviamente lo so, il senso della norma, bla bla bla...ma concretamente non ci sono chissà che rischi sanitari, se dopo essermi addormentato sul divano me ne torno a casa alle undici anziché alle dieci meno un minuto...
Esattamente. E in quel contesto - prima di qualsivoglia faq - ti avevo dato la mia interpretazione che oggi ho reiterato e che ha avuto, a posteriori, il supporto ministeriale
Capisco che è difficile da digerire ma questo concetto è abbastanza chiaro? Non è possibile prevedere tutte le variabili in capo ad un singolo soggetto. Per cui il legislatore prevede un comportamento generalizzato. (fonte @Alebmwx3) L'italiano è furbo ma il legislatore conosce bene i suoi polli Che poi uno che si è addormentato sul divano e rientra dopo le 22 subisca una probabilità di contagio perfettamente identica a quella che avrebbe patito rientrando entro le 22......NON rileva ai fini giuridici.
Se per questo non ci sono rischi sanitari nemmeno a girovagare in auto da soli h24 con i Deep purple le a tutto volume; così come i rischi di andare al ristorante a pranzo sono gli stessi di andarci a cena. La razio è limitare il circolare della gente al fine di limitare i controlli per verificare se chi è in giro può farlo o meno. Vabbè ho sonno ... e so che non è chiaro ciò che ho scritto....