Grazie Goldie ma ho il dubbio che qui le regole del resto del mondo non valgano in realta come dovrebbero.... Valenza e' da sempre per tanti versi un mondo a parte, veramente non sto scherzando. E per alcuni versi e' un bene ma per molti, moltissimi altri un male....... come ad esempio nel mio caso in qualsiasi posto del mondo la zona dove abito sarebbe appunto zona silenzio vista la casa di riposo invece, nella piazza di fianco mettono addirittura le giostre e sul viale oliva di fronte fanno ogni genere di manifestazione giorno e notte....... per chiarezza A e la casa di riposo B casa mia (con sotto i portici al pian terreno il bar) Viale oliva e i giardini che si vedono sono il parco pubblico e isola pedonale la via parallela a via piemonte con le freccie verso il basso il corso centrale, anchesso isola pedonale.....
nn ci siamo : SEZ. 1 SENT. 05578 DEL 04/06/1996 (UD.06/11/1995) RV. 204796 PRES. Teresi R REL. Gironi E COD.PAR.325 IMP. Giuntini ed altro PM. (Diff) Persiani 602005 Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le ma- nifestazioni sediziose e pericolose - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Condizioni per la configurabilita' del reato - Attitudine dei rumori a propagarsi in modo da essere idonei a disturbare piu' persone - Necessita' - Sussistenza - Fattispecie in materia di rumori prodotti in uno stabile condominiale. COD.PEN ART. 659 Ai fini della configurabilita' del reato di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e' necessario l'ele- mento dell'attitudine dei rumori a disturbare una pluralita' indeterminata di persone: ne consegue che, allorquando si tratti di rumori prodotti in un edificio condominiale, ove il disturbo sia arrecato al circoscritto numero di inquilini di appartamenti sottostanti e soprastanti a quello di prove- nienza dei rumori stessi, si configura un illecito civile che resta confina- to nell'ambito dei rapporti di vicinato, non essendo ravvisabile alcuna le- sione o messa in pericolo del bene giuridico protetto dal citato art. 659 cod. pen., costituito dalla "pubblica tranquillita'".
forse non è necessaria :wink:, che costi si SEZ. 1 SENT. 07042 DEL 11/07/1996 (UD.27/05/1996) RV. 205324 PRES. Valiante M REL. Gemelli T COD.PAR.325 IMP. Fontana PM. (Conf) Persiani 602005 Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le ma- nifestazioni sediziose e pericolose - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Accertamento del superamento dei limiti di normale tollerabilita' - Accertamento peritale - Necessita' - Esclu- sione - Dichiarazioni testimoniali su fatti oggettivamente percepiti - Sufficienza - Fattispecie: rumori provenienti da circolo ricreativo che disturbavano il riposo nelle ore notturne. COD.PEN ART. 659 Ai fini della configurabilita' del reato di cui all'art. 659 cod. pen. - disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - l'attitudine dei ru- mori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessa- riamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben puo' fonda- re il giudice il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratte- ristiche e gli effetti dei rumori percepiti, si' che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilita'. (Nella specie, in applica- zione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata affermata la responsabilita' dell'imputato-gestore di un circolo ricreativo - sulla base di dichiarazioni testimoniali di una persona abitan- te al piano immediatamente superiore a quello ove era ubicato il circolo ricreativo, nonche' di un Maresciallo dei Carabinieri che aveva riferito di lamentele di altre persone causate dai disturbi posti in essere dai frequen- tatori del circolo stesso). CONF 199107 201195
Esiste poi sempre il limite differenziale. Con l'acustica dovresti avere il coltello dalla parte del manico ergo dovrebbero venirti incontro, altrimenti ti consiglio di affidarti ad un tecnico di esperienza che saprà risolverti brillantemente la situazione!
vai all agenzia regionale per la tutela dell ambiente al settore fisico e chiedi un rilievo fonometrico, oppure vai ai vigili urbani ed al comune e fai un esposto
il controllo naturalmente lo deve fare un tecnico competente in acustica ambientale iscritto agli albi regionali, e naturalemnte deve essere anche ufficiale di polizia giudiziaria..........anni fa facevo quel lavoro
e devi vedere pure in che fascia di zoonizzazione acustica stai nella tua città x l applicazione del criterio differenziale in notturna