e il secondo si può rivalere sul primo(il primo non gli ha fatto firmare niente che attesti il kilometraggio)
In questo caso, se provato, risponde il secondo venditore che ha scalato i 50.000 Km. Ma la prova in casi come questi fra privati senza garanzia, può diventare molto complessa se non a volte impossibile... provo un pò a chiarire... Nella compravendita tra privati, non troverà applicazione la normativa sulla tutela del consumatore D. lgsl. 206 del 2005, ma si applicherà la normativa generale contenuta nel codice civile, che si applicava anche prima. Gli obblighi del venditore sono: - la consegna della cosa al compratore; - fargliene acquistare la proprietà; - garantire il compratore dall'evizione (quando il compratore viene privato del diritto sul bene acquistato in conseguenza di una pronunzia giudiziaria che accerti un altrui diritto, anteriore alla vendita, sulla cosa oggetto del contratto) e in ultimo dai vizi della cosa. I rimedi a disposizione del compratore, però, sono diversi da quelli previsti nel caso in cui si acquisti da un professionista, concessionario o commerciante che sia, i quali sono assoggettati alla citata normativa del consumatore. Questi rimedi sono giurisdizionali: - l'azione redibitoria, che è una forma di domanda con la quale si chiede la risoluzione del contratto; - l'azione estimatoria, con la quale il venditore chiede una riduzione del prezzo in rapporto ai vizi della cosa. In concorso con questi rimedi, ogni volta in cui manchi la buona fede del venditore, ad esempio se non riusce a provare che ignorava in buona fede i difetti, questo sarà sempre tenuto a risarcire anche gli eventuali danni, che ovviamente vanno provati e quatificati. Altra cosa fondamentale ed impostantissima è che il termine per la denuncia dei vizi è di soli 8 giorni contro i 60 della l. del consumatore. Insomma comprare da privato non conviene sempre... anzi...
In questo caso, se provato, risponde il secondo venditore che ha scalato i 50.000 Km. Ma la prova in casi come questi fra privati senza garanzia, può diventare molto complessa se non a volte impossibile... provo un pò a chiarire... Nella compravendita tra privati, non troverà applicazione la normativa sulla tutela del consumatore D. lgsl. 206 del 2005, ma si applicherà la normativa generale contenuta nel codice civile, che si applicava anche prima. Gli obblighi del venditore sono: - la consegna della cosa al compratore; - fargliene acquistare la proprietà; - garantire il compratore dall'evizione (quando il compratore viene privato del diritto sul bene acquistato in conseguenza di una pronunzia giudiziaria che accerti un altrui diritto, anteriore alla vendita, sulla cosa oggetto del contratto) e in ultimo dai vizi della cosa. I rimedi a disposizione del compratore, però, sono diversi da quelli previsti nel caso in cui si acquisti da un professionista, concessionario o commerciante che sia, i quali sono assoggettati alla citata normativa del consumatore. Questi rimedi sono giurisdizionali: - l'azione redibitoria, che è una forma di domanda con la quale si chiede la risoluzione del contratto; - l'azione estimatoria, con la quale il venditore chiede una riduzione del prezzo in rapporto ai vizi della cosa. In concorso con questi rimedi, ogni volta in cui manchi la buona fede del venditore, ad esempio se non riusce a provare che ignorava in buona fede i difetti, questo sarà sempre tenuto a risarcire anche gli eventuali danni, che ovviamente vanno provati e quatificati. Altra cosa fondamentale ed impostantissima è che il termine per la denuncia dei vizi è di soli 8 giorni contro i 60 della l. del consumatore. Insomma comprare da privato non conviene sempre... anzi...