Credo che la garanzia legale sia quella del venditore. Se vai in Fnac la garanzia è 2 anni. Quella commerciale sarebbe quella del produttore cioè 1 anno. Mai capito la differenza....
c'è qualcuno che conosce BENE Numbers? ho un problemino con una formula /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> a scriverla è facilissima, ma porco giuda non mi vuol prendere una cella /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> [EDIT] forse forse ho risolto /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
la formula pare che l'ho risolta, ma mo c'ho un'altro problemino /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
La garanzia legale al consumatore è due anni; presso qualunque rivenditore (Apple store, premium reseller, mediaworld, etc.) ti rivolga ti deve riconoscere questa garanzia di due anni (vi sono delle differenze anche importanti nell'esercizio della garanzia stessa comunque in base al momento all'interno dei due anni). La garanzia commerciale è invece quella "volontaria" che un'azienda può decidere di riconoscere; molti per comodità fanno coincidere la garanzia commerciale con quella legale in durata (quindi due anni); altri offrono un periodo più lungo (ad esempio ogni tanto si sente qualche pubblicità di auto garantita 10 anni); Apple al contrario ha una garanzia commerciale di un anno. In genere l'esercizio della garanzia commerciale è più semplice di quello della garanzia legale.
Dunque se ho capito bene, non è sbagliato quello che fa Apple se si appoggia a rivenditori tipo mediaworld. Ma se lo fa in proprio (applestore) si? Allora per quale motivo avrebbe preso la multa?
posso dirti che quando ho cambiato l'alimentazione al MBP mi hanno chiesto se ancora rientrassi nella garanzia annuale, altrimenti avrei dovuto pagare tutto. ed era una bella mazzata.
In buona sostanza sì. Il consumatore se trova qualche difetto deve esser garantito 2 anni presso il "negozio" cui si è rivolto per l'acquisto. Il rapporto fra "negozio" e produttore è un altro discorso. La multa l'ha presa da quello che ho capito proprio per quello che ha scritto patone. In sostanza per un'informativa sbagliata che veniva data al cliente al fine ad esempio di vendere più Apple Care.
Ragazzi ho un semi problema,quando accendo il mac prima di arrivare alla pagina di log in mi appare per un paio di secondi lo schermo blu come quando avevo Snow Leopard....da cosa può dipendere?
sì, però gli stessi Apple store ti dicono che la garanzia è di un anno. quindi se tu gli porti il prodotto dopo 366 giorni te lo rimbalzano, fidati.
Bé magari sulle cuffie dell'iPhone non lo farei, ma se a 366 giorni dall'acquisto di un MacPro mi rifiutassero un intervento in garanzia non ci penserei due volte.
non ci penserei due volte a prenderlo da mediaworld, vorrai dire /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
si ma è proprio su questo che stiamo discutendo...perchè loro devono averla vinta su di una cosa che non ha ne capo ne coda?
Vi posto cosa dice il Codice del Consumo (scusate se è lungo ma ho preferito riportare integralmente i due articoli): Art. 130. (1) Diritti del consumatore 1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita'; b) dell'entita' del difetto di conformita'; c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo tennine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto. (1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221. Art. 132. Termini 1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. 2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'. 4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.