effettivamente varrebbe la pena fare un giro da quelle parti /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ragazzi, ma qualcuno di voi è già riuscito a tracrivere a libretto questi 19" ? O la notizia è ancora troppo fresca, che la si conosce nei forum e no in motorizzazione?!!!
Mah, secondo me c'è molta disinformazione. Cioè, conoscendo l'italia mi sembra impossibile, davvero. Per questo seguo e attendo.
a fine mese provo con i 19 di un mio amico...faccio un attimo cambio...ci scambiamo gomme e cerchi e faccio 4 foto... poi vediamo....
Ciao a tutti, ho comprato dei cerchi 18 per la mia 120d prerest del 2005 e volevo comprare le gomme 215/40 e 245/35 solo che a libretto non le ho indicate, sono andato in motorizzazione per fare l'aggiornamento del libretto con le nuove misure, avendo letto sul forum che queste misure essendo già omologate per la serie 1 dal 2007 sarebbe sta una operazione veloce, e invece mi dicono che non c'è nessun aggiornamento e che devo fare il collaudo per avere l'omologazione, quindi prendere appuntamento ecc.. Ora o mi faccio questa trafila o monto sui cerchi le gomme che ho a libretto, dovrei mettere sul cerchio con canale 7,5 gomma 205/45 e sul cerchio 8,5 gomma 225/40. Voi cosa mi consigliate? Sono troppo piccole queste misure per questi cerchi? Volevo montare le Hankook o Falken ma con queste misure non le fanno, che marca mi consigliate? Gazie a tutti, ciao
Chiama BMW Italia e chiedi il num. di fax dove richiedere l'aggiornamento. Ti rispondono in qualche giorno per posta e ti mandano il nulla osta per le nuove misure, dopodichè vai in motorizzazione con quello e segui l'iter.. /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
ciao, grazie per la risposta, anche se non era indispensabile prima di andare in motorizzazione ho richiesto il nullaosta alla bmw, in 3 giorni me lo hanno mandato, ma il nullaosta serve per fare il collaudo, io in teoria dovevo solo far trascrivere la nuova misura senza fare il collaudo visto che la mia macchina dovrebbe già montare quelle misure di gomme, solo che inserendo il num di telaio a terminale non compare quella misura di gomme per l'omologazione della mia macchina, e quindi mi dovrei presentare li con le gomme montate fare il collaudo, che al 99 per cento passerà e pagare 2 bollettini, tutta una trafila per farti perdere tempo e soldi!!!
Ma possibile che la motorizzazione sia cosi OTTUSA!!!???? Luca81, con il nulla osta BMW per un semplice aggiornamento misure che dovrebbe esser gratuito deve fare il collaudo?? Non ci posso credere!!! solo in Italia si vedono stè cose.... Ci sono ulteriori novità sulle procedure e sul costo?
tra l'altro stiamo parlando della mtc di milano! cmq voi cosa mi consigliate se volessi montare le gomme che ho a libretto? cerchio con canale 7,5 gomma 205/45 e sul cerchio 8,5 gomma 225/40. Sono troppo piccole queste misure per questi cerchi? Volevo montare le Hankook o Falken ma con queste misure non le fanno, che marca mi consigliate?
Ciao a tutti, alla fine ho aquistato le SP sport maxx, dopo una settimana che le provo mi sembrano perfette, comode silenziose e tenuta eccellente, tra l'altro il confronto con le goodyear da 17 runflat che avevo prima non ha paragoni, nonostante adesso abbia la spalla più bassa sento la guida più morbida. Soddisfatto pienamente. Speriamo si comportino così anche nel corso dell'usura.
ragazzi mi sto documentando anche io: Maxi emendamento "Decreto Milleproroghe": eliminato il nulla osta delle Case costruttrici per modifiche tecniche ed estetiche. L'articolo 29.3 BIS indica: "Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi". Questo provvedimento di fatto modifica quanto espresso nell'articolo 78 del Codice della strada, indicante che ogni elaborazione doveva essere sottoposta al rilascio, da parte del costruttore, di un nulla osta "Con visita e prova presso i competenti uffici della direzione generale della Motorizzazione civile". questa è la fonte: http://www.tuningclubitaliano.com/tuning-forum/codice-della-strada-omologazioni-e-assicurazioni/decreto-milleproroghe-passato-oggi-al-senato/ Il decreto, già approvato, è stato finalmente TRASCRITTO sul codice della strada e attivo dall' 1 Gennaio 2011 e compare ufficialmente nel codice della strada scaricabile dal sito della polizia stradale art.75: Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione. 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore. 2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e’ indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento. 3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell’accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto e’ indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. 3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi. 3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti. 3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’art. 85 o a servizio di piazza, di cui all’art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’art. 87, sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2. 5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità. 6. L’omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2. 7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. fonte: http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Forum/viewtopic.php?f=181&t=26615 ragazzi...leggendo...è ben chiaro che nonvi è più bisogno del nulla osta da parte della casa madre. /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
ecco ancora: NULLA OSTA CIAO CIAO!! E’ caduto il nulla osta della casa costruttrice! Votato con la fiducia il decreto mille proroghe con inserito all’interno l’art. 29, 3bis che elimina il nulla osta della casa costruttrice. Buone notizie per il tuning auto. Il decreto sarà varato definitivamente martedì prossimo. Riportiamo di seguito l'articolo 29 integrale dove si annuncia che "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi". Roma, 20 febbraio 2009 ARTICOLO 29, 3 BIS 1-ter. All’articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento“; b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: “3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi. fonte: http://www.elaborare.com/200902201099/AUTO-NEWS-GOSSIP/Nulla-osta-art.29-3/bis-omologazioni.html
Io sulla mia 135i volevo montare,quest inverno,un treno di gomme invernali mantenendo i miei 18. Volevo metterle con misure inferiori tipo 205/225 anziché 215/245 e mi sembrava più intelligente come cosa sia per i prezzi sia per l efficacia. Qualcuno mi consiglia cosa fare?