Mi e' appena arrivata una bella letterina da parte della Equitalia per la riscossione totale di € 1156,00 da parte della polizia urbana di Castellina Marittima per un verbale del 20/9/05 notificato l'11/10/2005 per l'articolo 126 del CDS... l'art 126 e' inerente alla patente di guida,ma nono trovo il nesso,sono sicuro di non essere mai stato a Castellina Marittima, e sono strafottutamente sicuro di non aver mai ricevuto il verbale in questione. ho provato a chiamare per avere informazioni ma nessuno risponde secondo voi che e'??
è probabile-quasi sicuro che abbiano sbagliato, pensa che a mio padre è arrivata una multa perchè il 18-06-08 stava facendo dei burnout a rimini con una mini cooper S blu (scritto sul verbale) peccato che mio padre a Rimini non ci và dal 1960 (credo) e ha una 325I blu... ahahah alla fine hanno risolto i vigili del mio paese...
Leggi quà: In tutti i casi in cui sulla cartella vi sia un errore palese ed evidente, è possibile tentare di ottenerne l’annullamento in modo amichevole, presentando una richiesta di autotutela. Si tratta di quelle ipotesi di errore grossolano, che hanno dato vita alle c.d. “cartelle pazze”, che possono così riassumersi: errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; errore sul presupposto dell’imposta; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza); sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati; errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione. L’autotutela si sostanzia in una procedura stragiudiziale che viene messa in atto inviando all’ente che ha emesso l’atto – per raccomandata a/r – una richiesta in carta semplice contenente gli estremi dell’atto e i motivi per i quali se ne chiede l’annullamento o la correzione, allegando la documentazione che dimostra l’errore. Dopo aver esaminato l’istanza e l’atto contestato, l’ufficio deve provvedere ad annullare o correggere lo stesso oppure a rigettare l’istanza, dandone comunicazione al contribuente e fornendo le motivazioni della propria decisione (ai sensi della l. n. 241/1990 e dei principi ribaditi dallo statuto del contribuente). La presentazione dell’istanza di autotutela non sospende automaticamente i termini per la presentazione del ricorso (presso l’organo competente, giudice di pace, ordinario o tributario a seconda dei casi), né quelli di pagamento, ambedue di solito di 60 giorni. Pertanto, è bene chiedere, presentando l’istanza, la sospensione di tutti gli effetti dell’atto contestato, compreso il termine di ricorso. Se ottenuta, infatti, la sospensione termina con l’eventuale notifica di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello contestato. In questa ipotesi, il termine per ricorrere riparte e il contribuente potrà impugnare, con un successivo ricorso, ambedue gli atti. Se la sospensione non viene ottenuta, è consigliabile presentare, prima che il termine decorra, il ricorso vero e proprio (in Commissione tributaria provinciale per esempio), per non rischiare che esso diventi inammissibile. L’amministrazione finanziaria, ovvero l’ufficio che ha emesso l’atto, può provvedere anche di propria iniziativa, a seguito di riesame, ad annullarlo – totalmente o parzialmente – o sostituirlo negli stessi casi sopra riportati. Il Ministero delle finanze, con la circolare n. 198/1998 ha, sul punto, chiarito che qualunque atto viziato può essere annullato d’ufficio anche nel caso in cui: siano decorsi i termini previsti per ricorrere, ovvero l’atto sia diventato definitivo; il ricorso sia stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.); vi sia pendenza di giudizio; non sia stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente. L’ente, in definitiva, può annullare l’atto, di sua iniziativa, anche qualora il contribuente non ne abbia fatto richiesta e indipendentemente da quanto tempo sia passato dall’emanazione dello stesso. Può farlo, inoltre, pur se l’atto è oggetto di vicende processuali, tranne nel caso in cui sia stata emessa una sentenza passata in giudicato inerente il merito della controversia (giudicato sostanziale). Se i motivi di merito della sentenza sono diversi da quelli rilevati dall’amministrazione, l’azione di autotutela può invece essere esercitata. Se dalla verifica viene rilevato che l’atto è annullabile, in tutto o in parte, l’amministrazione deve procedere, inviando al contribuente una comunicazione motivata ed – eventualmente – un nuovo atto sostitutivo del precedente. L’eventuale annullamento, sia che scaturisca dall’iniziativa dell’ufficio sia che derivi dall’esame di una richiesta del contribuente, riguarda in automatico anche tutti gli eventuali atti successivi a quello esaminato (per esempio la cartella esattoriale che segue l’avviso di accertamento) e comporta il rimborso di tutte le somme riscosse in base a questi atti.
se sono riuscito a capire bene il legalese.... dovresti mandare una raccomandata chiedendo l'annullamento della cartella per palese errore della stessa visto il modello sbagliato di auto e la non presenza anche di quella sul luogo dell'infrazione.... magari allegando copia del libretto dell'auto a dimostrazione dell'errore e se possibile magari anche qualcosa che dimostri che in quella data era da tuttal'altra parte, verificata la fondatrezza della richiesta di annullamente l'ente puo' cancellare la cartella senza bisogno dell'intervento di un giudice. consiglai poi anche di richiedere nella stessa raccomandata di sospendere anche i termini per il ricorso e per il pagamento fin tanto che non venga esaminata la richiesta di annullo.
Ancora oscure le motivazioni... sia alla centrale di castellina sia all'equitalia non riescono a trovare il nesso per una simile sanzione
certo che hanno proprio il dente avvelenato. Che merde, solidarietò, vedrai che si risolverà tutto per il meglio