Senza polemiche (siamo in forum ed e' giusto che tutti diano la loro opinione) ma tutto quello che ho scritto e' Conforme al Decreto legislativo 2/02/2002 n24 (art. 1519 bis del Codice Civile) Se per voi dico cazzate andate a parlare con i nostri legali che lavorano per un gruppo che vende piu' di 3000 usati all'anno..penso che sappiano bene cosa dice la legge (lo so' uploader... legge italiana:wink: ma che prende spunto dalle direttive europee..dai scherzo..) Lo sapete che sono anche bravino a montare i TOM TOM integrati?? (cosi' si cambia discorso che ne ho gia' le balle piene..) ciao...
oddio..penso la piu' grande..a livello di gestione usato penso di si'.. non e' il caso che faccia il nome..comunque ovviamente la sede principale e' torino.. con vari concessionari in piemonte e 2 in liguria dove sono io..
pur troppo devo re-intervenire...io te l'avevo detto cosa fare per evitare figuracce... ti ho detto di leggerti il d.lgs 206/05.... tutto quello che hai detto sulla garanzia sui vizi dei beni in una compravendita è giusto se si guarda solo il codice civile, per la precisione gli articoli 1519 bis al 1519 nonies, inseriti dal legislatore nel 2002 con il decreto legislativo 24/02...pero non esiste solo il codice civile nella legislazione italiana, ma esiste anche tutta una serie di leggi e decreti legislativi che integrano il codice civile... PECCATO che tutta quella disciplina è stata ABROGATA (spero che sai cosa vuol dire) e SOSTITUITA dal decreto legislativo 206/05 quindi tutto quello che hai detto non è piu un vigore da 4 anni.... se questa è la competenza dei vostri legali, beh mi permetto di suggerirvi di cambiarli o di fargli fare un corso di aggiornamento, perche non è pensabile che un avvocato sia indietro di 4 anni sulla disciplina di una materia di tale importanza...:wink:
Bene.. io credo che qui' le figuracce le stai per fare tu.. ed ora ti spiego il perche' , e spero che tu abbia la stessa grinta nel fare le tue belle affermazioni cospargendoti di cenere.. vediamo un po' saputello: "Il codice del consumo (d.lgs.206/05), agli articoli dal 128 al 135, regola la garanzia legale sui beni di consumo venduti ai consumatori. La norma originaria e' il d.lgs. 24/2002 attuativo della direttiva 1999/44/CE che ha modificato il codice civile introducendo gli articoli dal 1519 bis al 1519 nonies, poi abrogati ed inglobati dal codice del consumo stesso." allora..continui a fare il saputello..oppure sei ancora convinto che sono io a fare le figuracce?? cosa e' che non piu' in vigore da 4 anni??
guarda che abrogare vuol dire cancellare ... il codice del consumo ha abrogato (quindi cancellato) la disciplina precedente... sostituendola il che vuol dire esattamente che la disciplina precedente non è più in vigore dall'introduzione del codice del consumo ... poco importa se il codice del consumo ha eventualmente "inglobato" o "recepito" parte della normativa pregressa ... è cmq solo a quest'ultimo che si deve fare riferimento...
Abrogare NON vuol dire "cancellare" la parola "cancellare" mi pare che neanche esite nella legislazione italiana..semmai esiste "abrogazione" "deroga" ed "annullamento" .. ma scusami...di che stiamo parlando? il Il codice del consumo (d.lgs.206/05) riprende gli stessi contenuti della norma originaria che e' il d.lgs. 24/2002 in pratica le condizioni di garanzia dell'usato rimangono quelle.. NON CAMBIA NULLA.. quindi?
GARANZIA LEGALE: i veicolo usati sono coperti dalla garanzia per I DIFETTI DI CONFORMITA' come previsto dagli art 1519 bis e seguenti del codice civile (ci vogliamo mettere anche decreto legislativo 2 febbraio 2002 n24?:wink:) Qualcosa non quadra. Ma non eri tu che hai detto che 160€ spesi per sistemare il compressore delle autolivellanti appena il giorno dopo il ritiro della macchina non è una spesa così assurda? Spia accesa il giorno dopo l'acquisto = difetto di conformità.....e perchè allora avrei dovuto tirare fuori 160€?
forse mi sono espresso male.. intanto vorrei chiarire che (visto che qualcuno l'ha tirato fuori) io non ti ho accusato di voler fregare il concessionario..e me ne scuso se hai capito cosi'.. Io non ho mai detto che dovevi pagare..ci mancherebbe.. la legge dice cosi'..pero' io ho solo scritto 2 punti salienti , poi ce ne sono altri (per capirle fino infondo non bastano gli avvocati) che vanno a toccare i vantaggi che acquisisce il cliente a fronte della riparazione suscettibile di una partecipazione dello stesso in misura economica concordata con il venditore.. o giu' di li'.. MA NON E' questo il tuo caso... Il mio era sono un "pensare a tastiera aperta" come avrei ragionato io : "mi girano le balle , pero' cambiano le sospensioni autolivellanti (erano quelle) che costano un botto , spendo 160 pero' me le ritrovo nuove (quindi non si romperanno a breve termine) vabbe' , invece di litigare mi faro' fare poi uno sconto sul prox tagliando" ..ma era un pensiero personale.. tutto qui..:wink:
L' abrogazione è l'istituto mediante il quale il legislatore determina la cessazione non retroattiva dell'efficacia di una norma giuridica (wikipedia) ... non riprende gli stessi contenuti ... li cambia ... questo vuol dire che le norme a cui fai riferimento tu non esistono più da 4 anni esattamente come diceva gomma e che la disciplina è quella che ti descriveva upload...
io faro pure il saputello, ma qua la figuraccia ce la stai facendo te.... abrogare: Sinonimi: abolire, far decadere, cancellare, cassare, eliminare, sopprimere, togliere, annullare || Vedi anche: levare, depennare || V. anche emanare, istituire, promulgare, fissare, statuire, approvare, confermare, firmare, decretare, deliberare, disporre, legiferare, ordinare, emettere, pubblicare abrogare [a-bro-gà-re] v.tr. (àbrogo, àbroghi ecc., evit. abrògo) [sogg-v-arg] dir. Sopprimere una legge, un decreto SIN abolire; freq. al passivo: il decreto verrà abrogato vigore [vi-gó-re] s.m. Validità giuridica: legge non più in v.; entrare, rimanere in efficacia, valore, validità, obbligatorietà di un atto normativo se tu avessi mai aperto un codice civile negli ultimi 4 anni e fossi andato a cercare gli articoli 1519 bis - 1519 nonies CASUALMENTE non li avresti trovati, ma al posto loro avresti trovato una scrittina che dice artt. abrogati ex d.lgs. 206/05.... ribadendo il concetto, gli articoli 1519 bis - 1519 nonies non sono piu in vigore... comunque oltre a questa ripassata della lingua Italiana, ti informo che la disciplina codicistica (quella del cc, articoli 1519 bis - 1519 nonies) è DIVERSA da quella del d.lgs. 206/05. è diversa per 2 motivi: 1: è diversa perche non c'è piu la disciplina del codice civile (abrogata) e non essendoci piu come fa a una cosa ad essere uguale ad una cosa che non esiste piu? mi pare molto un controsenso... 2: anche se andiamo a prendere un codice civile precedente alla riforma del 2005 e leggiamo gli articoli troveremo delle differenze assolute della disciplina in alcuni punti salienti, ad esempio nella disciplina di vendita dei beni usati, infatti l'ex art 1519 bis all'ultimo comma recita: Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa. mentre l'art. 134 comma 2 del d.lgs 206/05 recita: 2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. e leggendo le note dell'art 134 troveremo cosa recitava il vecchio art. 1519 sexies: «Art. 1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'art. 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.». nel caso non cogliessi la differenza tra queste due discipline te la illustro io: prima della riforma la garanzia sui beni usati era valutata in base alle caratteristiche del bene, quindi riguardo le auto andava valutata l'età e i km e quindi poteva essere ridotta a pochi mesi o anche totalmente esclusa la garanzia sul bene usato. dopo la riforma la garanzia è di due anni sui beni usati esattamente uguale alla garanzia dei beni nuovi, ma è riducibile dalle parti in fase di contrattazione, ma comunque la durata non puo essere inferiore ad un anno. oltretutto non si guarda piu alle caratteristiche del bene usato, quindi l'età e i km non centrano piu nulla, ogni vizio andrà riparato gratuitamente, se l'acquirente al momento dell'acquisto non ne era a conoscenza o il vizio era facilmente riconoscibile. altra differenza nelle due discipline sta nella vendita tra professionista e professionista e vendita tra professionista e consumatore....
Ancora!!! sentite facciamo cosi'.. pensatela come volete.. pero' mi devi spiegare QUALI contenuti cambia da quelli da me menzionati..veloce..altrimenti basta con sta' polemica con chi non vive la realta' delle cose.. e va' per letture su internet e sentito dire..mi sono stancato sinceramente...
Ti sbagli.. informati.. La garanzia legale sull'usato e' sempre in vigore.. e' quella che ti ho spiegato.. poi alla fine io sto' bene lo stesso... se tu pensi che quello che ho scritto non sia la realta' ti consiglio: 1° scrivi la TUA interpretazione della garanzia (la mia e' applicata tutti i giorni per una media di 10 auto usate vendute) 2° fai un passo a genova , chiedi del piu' grande concessionario , entra e fatti dare un depliant sulla garanzia.. leggitelo bene, torna a casa . cospargiti di cenere..senza rancore stiamo parlando di belinate..ciao..:wink:[/quote] forse non hai presente come ci si comporta quando uno stesso fatto giuridico è disciplinato in maniere diverse da leggi diverse, questo fatto si chiama antinomia giuridica, e i metodi di risoluzione delle antinomie sono 3: 1: gerarchia (si guarda quella piu forte, in questo caso hanno lo stesso potere quindi non si puo usare questo medoto) 2: specialità (tra una norma generale e una speciale va preferita quella speciale, sempre non applicabili in questo caso ) 3: CRONOLOGICO ( la legge piu recente va preferita a quella piu vecchia) ed è questo criterio che bisogna applicare in questo caso. mai detto il contrario, ma la garanzia è disciplinata dal d.lgs. 206/05, non dagli articoli del codice civile.... poi te venditore sul contratto ci puoi scrivere tutto quello che vuoi, ma il giorno in cui un tuo cliente ti porterà in tribunale, il giudice dirà che le condizioni scritte nel contratto sono nulle se in CONTRASTO con la disciplina del d.lgs. 206/05, poichè è disciplina imperativa e non derogabile dalle parti... leggi qualche mio post sopra... ah, le informazioni che ti porto non sono tratte da internet, ma da studi universitari, e guarda caso l'ultimo esame che ho sostenuto è quello di Diritto dei contratti civili e commerciali....
anche per te..non mi frega nulla di abrogare , e belinate simili (le lascio a voi) fate cosi'..andate in un qualunque salone di usato e chiedete la garanzia di 24 mesi vediamo , oppure una garanzia di 12 mesi al 100%...ora sono stanco..comunque poi vediamo cosa vuol dire "difetti di conformita'" e poi vediamo di quali difetti stiamo parlando... se sbaglio sono il primo ad ammettere l'errore.. ma ho sempre il coniglio dal cilindro:wink: ne riparliamo..
quando vuoi... anche se domani vado in vacanza quindi non so quando potro connettermi.... difetto di conformità è una espressione usata dal legislatore per ragguppare in una unica definizione: vizi, mancanza di qualità e difetti. va precisato pero che nel termine difetto di conformità non è incluso, secondo una parte della dottrina, l'aliud pro alio, che tradotto terra-terra vuol dire una cosa per un'altra e segue tutt'altra disciplina, e nella nostra discussione non centra niente perche praticamente impossibile averla nella vendita di automobili...
Ripeto...io non sono ne avvocato ne studio diritto.. ma ho l'esperienza che forse voi non avete.. NON HO MAI VISTO UNA CAUSA VINTA PER QUESTIONI DI GARANZIA DELL'USATO dove le richieste erano quello che voi menzionate .. anzi, la maggior parte dei concessionari NON applicano neanche la meta' della garanzia che offriamo noi, e sono sempre li belli ed abbronzati.. io ho dato la mia conoscenza del mondo dell'auto e dell'usato.. e penso (potro essere smentito) NESSUN CONCESSIONARIO IN ITALIA APPLICA GARANZIE DELL'USATO DI QUESTO TIPO..i casi sono 2 1°o sono tutti fuori legge (vi pare fattibile la cosa?) 2°oppure come voi saputelli potete confermare, fatta le legge trovato l'inganno? Comunque a questo punto vorrei sentire il parere di altri venditori.. e le garanzie applicate all'usato.. vediamo come stanno REALMENTE le cose.. buona notte.:wink:
vabbe'..intanto partiamo da 1 a 0 La Garanzia legale è dovuta per 24 mesi e non può essere limitata od esclusa (ogni clausola in tal senso sarebbe nulla); per l’usato può essere limitata a 12 mesi, con il consenso delle parti. L’equazione “usato quindi garanzia limitata a 12 mesi” è falsa. Nel momento in cui il Consumatore accetta una limitazione a 12 mesi, concede qualcosa che deve avere una contropartita. facciamo ordine..la garanzia sull'usato puo' essere limitata ad 1 anno..(il consenso delle parti e cosi' fatto..va bene il prezzo? va bene l'auto? quanto ho di garanzia su questa auto? risposta 1 anno... ok la prendo.. e firma il contartto..ecco che c'e' il consenso.. Se non c'e' il consenso non gli vendo l'auto (consenso delle parti).. Quindi garanzia a 12 mesi sull'usato ok!! e tutti si fermano qui!! :wink:
Nel periodo di garanzia si ha diritto, in caso di guasto non dovuto ad usura o carenza di manutenzione, a chiedere che l’automobile usata sia ripristinata “conforme” alle condizioni contrattuali del momento dell’acquisto senza alcuna spesa. Le riparazioni vanno fatte in tempi ragionevoli, altrimenti è possibile chiedere un congruo compenso per gli eccessivi disagi subiti. Se il guasto è di natura “improvvisa ed accidentale” non è di responsabilità del Venditore e rimane a carico del Consumatore, a meno che il Venditore non abbia concesso una Garanzia Convenzionale Ulteriore, ad estensione ed integrazione della Garanzia Legale. ...questo e' scritto da sicurauto.it.... ora..tanto per fare un esempio.. come interpretiamo un guasto di natura "improvvisa ed accidentale"?? mah..