Giudice di Pace | BMWpassion forum e blog

Giudice di Pace

Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da CRISTIAN JO, 8 Giugno 2009.

  1. CRISTIAN JO

    CRISTIAN JO Presidente Onorario BMW

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    25 Agosto 2007
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    Allora spiego brevemente la mia curiosita':biggrin:

    Stamattina ero dal giudice di pace di Monza per un ricorso di una multina8-[

    mentre ero li in coda
    la segretaria di turno parlava con un vecchietto e un extracomunitario
    sconsigliandoli di proporre ricorso #-o
    dicnedogli che nel caso il Giudice di pace non accogliesse i motivi per il rigetto
    la multa da pagare alla fine sarebbe il doppio di quella di partenza :eek:

    Ma scusate
    questa rocedura del raddoppio non è solo se si fa ricorso al Prefetto:-k
    mentre se si ricorre al Giudice di pace
    se il ricorso non viene accolto
    la multa da pagare rimane invariata:-k

    se le cose sono cambiate mi date la norma in cui è specificato il cambiamento e da quando questa morna è attiva :biggrin:

    Grazie:cool:
     
  2. gio120m

    gio120m Direttore Corse

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    29 Aprile 2007
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    anche ilgdp puo raddoppiare... ma quasi mai lo fa... la lascia invariata.. mi è appena capitato... mentre a quanto ne so il prefetto la raddoppia...
     
  3. CRISTIAN JO

    CRISTIAN JO Presidente Onorario BMW

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    25 Agosto 2007
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    ok
    cavolo la segretaria ha detto che la raddoppia :evil:

    tra il puo' e il raddoppiare di sicuro ne passa :evil::evil::evil:
     
  4. PEO

    PEO Direttore Corse

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    10 Giugno 2008
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    bmw 520d e61 177cv
    che io sappia, col Giudice di pace la multa rimane invariata e non si paga nessuna spesa aggiuntiva!!! infatti tutti consigliano sempre di rivolgersi al GdP!!
    invece dal Prefetto, in caso di torto, si deve pagare!! non so se il doppio o una percentuale in base alla sanzione!!
     
    A 1 persona piace questo elemento.
  5. gio120m

    gio120m Direttore Corse

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    29 Aprile 2007
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    infatti generalmente nn lo fa mai... mentre il prefetto di sicuro...
     
  6. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

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    6 Aprile 2008
    موليز
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    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Esatto...in realtà, quando si propone ricorso al GdP si chiede anche la sospensione dei termini per il pagamento per evitare, appunto, che se ci viene dato torto, essendo trascorsi i canonici 60 giorni per il pagamento, la sanzione venga raddoppiata automaticamente.
    Nel caso del ricorso al Prefetto, invece, non potendo richiedere la sospensione, i termini vengono sempre superati e, nel caso il Prefetto rigetti il ricorso, applica il doppio della sanzione.
    Contro questa decisione, si può sempre proporre ricorso al Giudice di Pace.
    In merito al ricorso al Prefetto, vista questa "scure" della raddoppio della sanzione, in caso di perdita del ricorso, si era ipotizzato un dubbio di Costituzionalità della norma in quanto questa possibilità mi precluderebbe a priori il ricorso e, pertanto, la P.A. sarebbe in una posizione predominante rispetto al "normale" ricorrente (e da qui sarebbe violato il principio di uguaglianza costituzionale...), tuttavia, la norma non è mai stata modificata ed è restato tutto così, com'è...quindi, in definitica, la segretaria ha detto una inesattezza:wink:
     
  7. frattaboy

    frattaboy Kartista

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    15 Luglio 2006
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    BMW 320Ci E46
    Ciao Nivola, nonostante la tua risposta sia molto precisa, quest'elemento non mi risulta...
    Che io sappia è appellabile in Tribunale solo la sentenza del GdP (oltretutto a partire dal 2/3/2006, poichè prima era previsto solo ricorso in Cassazione), mentre non è previsto appello per le sentenze del Prefetto, o meglio, io non ne ho mai trovato traccia sul CdS....
    Potresti illuminarmi su eventuali riferimenti normativi a favore della tua tesi?!?!
    Grazie :wink:
     
  8. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

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    6 Aprile 2008
    موليز
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    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Prego:wink:

    Art. 205 comma 1 del CdS.

    Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
    1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.


    Approfitto per chiarire, non a te, ma anche agli altri utenti che leggono:
    quando si fa oposizione al Prefetto e questi la rigetta, al verbale di multa contro il quale ci si è opposti si sotituisce l'ordinanza-ingiunzione che commina una multa pari al doppio di quella originaria (che consisteva nel minimo edittale previsto per quella infrazione).
    Ora è questa ordinanza- ingiunzione che si deve impugnare dinanzi al Giudice di Pace. Nel caso il GdP rigetti questo nuovo ricorso, si sarà tenuti a pagare quanto scritto nell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto (il doppio della multa originaria).
    L'art 205 stabilisce che si può far opposizione dinanzi all'autorità giudiziara che, per competenza, è il Giudice di Pace.
    Ovviamente l'indicazione per proporre opposizione viene indicata nella stessa ordinanza-ingiunzione.
    Riporto il testo: " Avverso il presente provvedimento è ammessa l'opposizione prevista dall'art. 205 del D.Lgv. n.285/1992 (Il CdS:wink:) al Giudice di Pace di......entro il termine di trenta giorni dalla notifica.
    L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

    Spero di esserti stato utile.:biggrin:
    Ciao!
     

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