Un cliente mi ha sottoposto un contratto preliminare di compravendita di un appartamento per valutarne la correttezza. Tutto bene fintanto che non incappo in una frase "sibillina" e posta alla fine di un articolo molto ... "articolato" Si afferma infatti che l'acquirente è a conoscenza del fatto che ai sensi dell'art. 4 DPR 425/94 il certificato di abitabilità si consegue per silenzio-assenso trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda. Ho voluto verificare il disposto di questo articolo 4 ma mi sono sempre più convinto che questa clausola è molto dubbia. C'è qualche esperto in materia che può' aiutarmi?
ma il termine per il silenzio-assenso è di 45giorni dalla presentazione di domanda, non 60.. se nei 45giorni l'amministrazione non chiede integrazioni chiarificatrici, ammesso che la domanda sia allegata dei documenti necessari, vale il silenzio-assenso con la possibilità di una verifica dello stato dell'immobile da parte dell'amministrazione che può anche ritirare l'abitabilità, qualora i requisiti in realtà non vi fossero.. ma questo non è "roba vecchia"? non è stato sostituito tutto dal dpr380/01? cito da bosetti e gatti cito anche:
La norma dice questo: "Art. 4. Rilascio del certificato di abitabilita' 1. Affinche' gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, e' necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilita' al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilita', la conformita' rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrita' degli ambienti. 2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilita'; entro questo termine, puo' disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. 3. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilita' si intende attestata. In tal caso, l'autorita' competente, nei successivi centottanta giorni, puo' disporre l'ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilita', nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. 4. Il termine fissato al comma 2 del presente articolo, puo' essere interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente. 5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.
"Art. 25 ® - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità ... 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni. ...." Giustamente non è il DPR 425/94 ma l'art. 24 DPR 380/01. Mi sembra che sostanzialmente attestazione di abitabilità si consegua con silenzio assenso, ma previo parere dell'ASL?
si infatti, proprio qui non è chiaro se il parere asl è necessario comunque o se non vincolante in caso di autodichiarazione.. da cui mi par di capire che in caso di autodichiarazione il parere asl non è necessario
di atto quasi mai fanno visite, e per risparmio di lavoro manco ti mandano il certificato, quindi agli effetti, se non vi sono contrarietà si tratta di u silenzio assenso. Ma se sono passati i gg necessari, vado a farmelo rilasciare PRIMA del rogito. E metto tale rilascio come clausola risolutiva del preliminare.
Il certificato di agibilità non c'è nella quasi totalità dei casi perchè appunto l'iter burocratico si conclude con la domanda completa di tutte le dichiarazioni del direttore lavori che raccoglie anche dichiarazioni di conformità, collaudo strutture e tutto quel che serve, e poi trascorsi i termini vale il silenzio assenso. Per quanto riguarda l'ASL vale l'autocertificazione se nel caso di civile abitazione. Consiglio di far valutare l'incartamento ad un tecnico valido che sicuramente saprà fornire tutte le delucidazioni del caso. Anche perchè i comuni possono non accorgersi di molte cose...