In data 19\11\2009 viaggiavo sulla salerno reggio calabria, Il 2\11\2010 (un anno dopo) mi arriva una multa Volevo sapere se potevo fare ricorso per decorrenza dei termini in quanto la notifica è stata fatta dopo un anno dall'accertamento. posto la parte del verbale dove ci sono queste tre date: Il sottoscritto ************, inviandole copia della quale si attesta la piena conformità all'originale conservato agli atti della sezione polizia stradale di ******, dichiaro di aver notificato in data 28/09/2010 a mezzo servizio postale ufficio di ******** a ********** quale obbligato in solido al verbale nr. ******** redatto in data 11/02/2010 relativo alle infrazioni accertate a carico di sconosciuto trasgressore alle ore 11:11 del giorno 19/11/2009 sulla strada A3 SA-RC del comune di ******* relativo alle seguenti violazioni. Ricordo che a me questa multa è arriata il 2/11/2010
La notifica (ovvero, come vedremo piu' avanti, l'invio del verbale) dev'essere fatta -per le violazioni commesse dal 13/8/2010- entro 90 giorni dall'identificazione di tali soggetti, ovvero -citando l'art.201 comma 1- da quando l'amministrazione e' “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio' che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli. E' quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 90 giorni non e' facile da stabilire perche' puo' variare da caso a caso, e non e' pertanto possibile standardizzare ne' le regole ne' i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto. Prima del 13/8/2010 erano 150 giorni. Direi che puoi fare ricorso tranquillamente http://sosonline.aduc.it/scheda/multe+violazioni+al+codice+della+strada+verbale+sua_12880.php
Il ricorso potresti proporlo, dinanzi l'autorità prefettizia (visto il palese errore dell'Ente che ha notificato la multa dopo circa un anno dalla commissione dell'infrazione) in quanto non pagheresti neanche il contributo unificato di 30€ che NON ti verrebbero rimborsati, comunque. Vi è anche un'altra strada in casi come questi: potresti chieder l'annullamento in autotutela all'ente che ha emesso la contravvenzione. In casi così palesi (violazione dei termini, appunto) dovrebbero accordarla senza grossi problemi ...il tutto, sempre, per poter risparmiare. Tuttavia, sarebbe preferibile la prima strada in quanto, con l'autotutela, potrebbero scadere i termini per intraprendere i ricorsi ordinari, con l'evidente conseguenza di dover pagare quasi il doppio dell'importo sanzionato, nonostante la fondatezza delle proprie ragioni. /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ho provato a chiedere in giro ma c'è molta incertezza chi dice che il termine scatta dalla consegna della pol stradalle alle poste, chi dalla redazione del verbale. Purtroppo essendo a 500km di distanza potrei solo fare ricorso al prefetto
La violazione doveva esserti notificata entro 180 giorni (6 mesi), quindi a mio parere puoi fare tranquillamente ricorso, anche se non hai postato gli articoli delle violazioni commesse, che credo sia un velox, dovresti poterlo fare.
Il tema della decorrenza dei termini per la notifica (che, ricordo, prima della modifica del CdS del 13 agosto 2010 era di 150 giorni) è sempre stato un pò complesso e non chiaro. Il Cds dice che il termine per notificare decorre da quando l'Ente (in caso di non contestazione immediata, ovvio) è in grado di conoscere l'intestatario del veicolo*. Ora, da quando questo avviene? Quanto tempo ha la P.A. per individuarlo? Come ho avuto modo di dire altre volte, in teoria la PA potrebbe conoscerlo già il giorno dopo la commessa infrazione con un semplice collegamento alle banche dati nazionali (come possiamo farlo benissimo noi) e, pertanto, per me, il giorno potrebbe decorrere dal primo dopo la commessa infrazione. Ma se vogliamo dare qualche giorno in più alla PA potremmo anche farlo, a patto che tale termine non si allunghi troppo a vantaggio della stessa. Vi sono casi in cui, ad esempio, in caso di verbali per violazione di limiti di velocità a rilevati a mezzo velox, tutor ecc...la data della violazione è, ad es. il 1 gennaio e la data di redazione del verbale è 3 gennaio. La data di consegna del plico alle Poste è 1 febbraio. La PA fa partire il termine dal 1 febbraio ma, secondo me, la data corretta sarebbe dovuta essere il 3 gennaio in quanto da quella data, con la redazione del verbale, si è venuti a conoscenza dell'effettivo intestatario del veicolo. Facendo decorrere, invece, il termine dal 1 febbraio, la PA ha "guadagnato" un mese di tempo a svantaggio del multato e verrebbe, così, violato il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. *= Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Vedi sopra.
Nel caso di specie si vede chiaramente che il verbale redatto l'11 febbraio 2010 (dopo ben 3 mesi dopo l'infrazione e, pertanto, già con un lasso di tempo molto elevato dalla data dell'infrazione) è stato notificato (mediante consegna alle Poste) il 28 settembre 2010 (quindi ben 7 mesi dopo!!!) dalla redazione dello stesso!! Vogliamo dare un mese di tempo alla PA (gia eccessivo, secondo me) dalla redazione del Verbale per la consegna allo stesso alle Poste per la notifica? E sia, ma non 7 mesi!! Alla fine della fiera, io consiglierei di fare ricorso al Prefetto adducendo queste argomentazioni (per evitare di sborsare i 30€ di C.U. per un ricorso dinanzi al GdP). Nella sventurata ipotesi che il Prefetto rigetti, si può sempe fare ricorso avverso l'ordinanza prefettizia dinanzi al GdP /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Puoi anche non comunicare ma dipende a chi invii il ricorso. Mi spiego: premesso che adirai il Prefetto, puoi inviare il ricorso direttamente a lui oppure indirettamente mediante invio all'organo accertatore. In questo secondo caso è ovvio che quest'ultimo è a conoscenza che hai intentao il ricorso e, dunque, non devono applicarti la sanzione ex art. 126 bis. Nel primo caso, lo vengono a saper comunque in quanto il Prefetto ritrasmette loro gli atti. Per un eccesso di scrupolo potresti mandare una comunicazione all'Ente accertatore, nel caso tu indirizzassi direttamente al Prefetto, dicendo che vi è un ricorso pendente e di atsnersi dall'irrogare la sanzione per mancata comunicazione. Spesse volte se ne fregano e inviano lo stesso il verbale ex art 126 bis e poi ti tocca fare un altro ricorso contro questìultimo verbale illegittimo, appunto perchè vi è il ricorso pendente. /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
A conferma di quanto detto sopra comunico, "per dovere di cronaca", che proprio stamane è stata notificata, all'indirizzo di mia mamma quale intestataria del veicolo, una cartella esattoriale per la riscossione delle somme relative all'art. 126 bis. Premetto che il ricorso avverso una contravvenzione relativa ad un ecceso di velocità è stato vinto e la relativa sentenza del Gdp è stata già notificata ma, all'epoca del ricorso, mia sorella, conducente del veicolo, non comunicò i dati nonostante la pendenza del ricorso nè fece alcuna comunicazione all'Ente di astenersi dall'invio del nuovo verbale vista la pendenza del ricorso. Arrivò, dunque, la multa ex art 126 bis ed ora, la cartella esattoriale, alla quale, ora, si dovrà fare opposizione. In conclusione, dunque, in caso di ricorsi contro multe che prevedono la decurtazione di punti, inviate sempre una comunicazione all'ente accertatore informandolo della pendenza del ricorso stesso...lo so, non è un obbligo, ma eviterete, poi, di rimettere in moto "il macchinario" per fare valere i vostri diritti. /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />