L’Autovelox? La polizia municipale lo può mettere ovunque, parola della Cassazione

Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da MatteoTV, 12 Ottobre 2010.

  1. MatteoTV

    MatteoTV Secondo Pilota

    758
    27
    23 Novembre 2007
    Reputazione:
    724
    Fiat Bravo 1.4tjet 150cv Sport
    Autovelox, via libera Cassazione ai vigili:
    possono collocarli dove meglio credono

    Non occorre il decreto del Prefetto. Unica condizione: gli apparecchi vanno gestiti direttamente dalla municipale


    ROMA (12 ottobre) - Una sentenza della Cassazione sembra mettere la parola fine alle polemiche sorte, soprattutto a Roma e provincia, sull'uso degli autovelox da parte della polizia municipale. La Suprema Corte ha infatti deciso che sono valide le multe rilevate da autovelox collocati su tratti di strada individuati, a piacere, dalla polizia municipale anziché dal Prefetto, che ha anche l'onere di renderli pubblici in appositi decreti.

    Per la Cassazione l'unica condizione di validità di tali multe è che siano effettuate da apparecchi direttamente gestiti dagli organi di polizia e non appaltati a privati. I supremi giudici hanno così annullato la decisione con la quale sia il giudice di pace sia il tribunale di Locri avevano annullato la multa per eccesso di velocità - fatta ad un automobilista - e rilevata da un autovelox posto «su un tratto di strada non menzionato in decreto prefettizio».

    Il comune di Stignano aveva fatto ricorso contro l'annullamento della multa a Umberto G. per guida troppo veloce. Nella sentenza 21091 la Cassazione spiega che «l'inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio è condizione di legittimità dell'utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento a distanza delle infrazioni, non anche di quelle direttamente gestite - come nella specie - dagli organi di polizia». Per quanto riguarda il modello dell'Autovelox che aveva multato Umberto G. - un Velomatic 512 - i giudici sottolineano, come già fatto alte volte, che si deve considerare come perfettamente omologato ogni singolo esemplare sfornito di singolo certificato di omologazione perché tale attestazione si deve riferire al modello depositato nelle apposite sedi ministeriali.


    La Cassazione ha deciso che sono valide le multe rilevate da Autovelox collocati su tratti di strada individuati, a piacere, dalla polizia municipale anzichè dal Prefetto che ha anche l’onere di renderli pubblici in appositi decreti. Brutte notizie dunque per gli automobilisti non troppo attenti ai limiti di velocità.

    Per i supremi giudici, l’unica condizione di validità di tali multe è che siano effettuate da apparecchi direttamente gestiti dagli organi di polizia e non appaltati a privati. Così i supremi giudici hanno annullato la decisione con la quale sia il giudice di pace sia il tribunale di Locri avevano annullato la multa per eccesso di velocità – fatta ad un automobilista – e rilevata da un Autovelox posto “su un tratto di strada non menzionato in decreto prefettizio”.
    Con successo il comune calabrese di Stignano ha fatto ricorso in Cassazione contro l’annullamento della multa inflitta a Umberto G. per guida troppo veloce. Bacchettando il Tribunale di Locri per aver stracciato la sanzione, i supremi giudici – con la sentenza 21091 – spiegano che “l’inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento ‘a distanza’ delle infrazioni, non anche di quelle ‘direttamente gestite’ – come nella specie – dagli organi di polizia”. Per quanto riguarda il modello dell’Autovelox che aveva multato Umberto G. – un ‘Velomatic 512′ – i supremi giudici sottolineano, come già fatto alte volte, che si deve considerare come perfettamente omologato ogni singolo esemplare sfornito di singolo certificato di omologazione perchè tale attestazione si deve riferire al modello depositato nelle apposite sedi ministeriali.
    12 ottobre 2010 | 16:11 Letto 128 volte
    www.blitzquotidiano.it


    Belle notizie ogni sera, dunque. Non si capisce però se la "mancata comunicazione" si riferisce al fatto che non è necessario il decreto prefettizio oppure anche ai cartelli di segnalazione del singolo autovelox che sono obbligatori da qualche anno:-k
     
  2. pozgt

    pozgt Secondo Pilota

    709
    19
    8 Novembre 2007
    Reputazione:
    1.407
    BMW 320d Msport G21
    Ho paura, ma spero tanto di sbagliarmi, che la "mancata comunicazione" si riferisca proprio al fatto che i cartelli di segnalazione del singolo autovelox non sono più necessari, almeno per quanto riguarda quelli mobili in dotazione alle FDO...

     


    almeno è ciò che mi pare di capire leggendo qui:
    http://www.barimia.info/modules/article/view.article.php?34887


    le prime due righe sono molto chiare:



    "In qualsiasi posto, senza notifica alcuna e nessun preavviso. Questo è quanto dichiarato e sancito dalla Corte di Cassazione, in relazione alla collocazione degli autovelox"

     


    Vorrei capire meglio però... Ora l'obbligatorietà di segnalare le postazioni mobili non esiste più a causa di questa sentenza?
     
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Ottobre 2010
  3. MatteoTV

    MatteoTV Secondo Pilota

    758
    27
    23 Novembre 2007
    Reputazione:
    724
    Fiat Bravo 1.4tjet 150cv Sport
    Quel link lo avevo letto pure io, però a ben guardare è l'unico tra centinaia a fare questa precisazione, che potrebbe dunque essere un'interpretazione dello scrivente. La cosa più logica da pensare è: fino ad ora la municipale poteva mettere i velox solo nelle strade comunali; ora li può mettere ovunque, e a differenza del prefetto non deve comunicare preventivamente dove (= in che strade) li metterà; ed interpretando così, nulla permette loro di non segnalare coll'apposito cartello il singolo autovelox.
     
  4. pozgt

    pozgt Secondo Pilota

    709
    19
    8 Novembre 2007
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    1.407
    BMW 320d Msport G21
    Spero con tutto il cuore che tu abbia ragione..

    Sto continuando la ricerca, questo è l'articolo di riferimento:

    D.L. 3-8-2007 n. 117

    Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

    Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2007, n. 180.

    articolo 3, comma 1, lettera B

    «6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.»
     
  5. MatteoTV

    MatteoTV Secondo Pilota

    758
    27
    23 Novembre 2007
    Reputazione:
    724
    Fiat Bravo 1.4tjet 150cv Sport
    Io resto convinto della mia interpretazione: che senso avrebbe che un identico autovelox, magari messo in un identico punto, dovesse essere segnalato da polizia e carabinieri e non dalla municipale? Ed inoltre tutti i siti che riportano la sentenza di ieri parlano di «su un tratto di strada non menzionato in decreto prefettizio». Penso che avrebbero specificato anche la mancata necessità del cartello di preavviso, mentre invece parlano solo di non necessità del decreto del prefetto, è una cosa diversa. E poi...tutte le sentenze da cinque anni a questa parte con le quali la stessa Cassazione dichiaracva che gli autovelox nascosti sono una truffa (senza considerare che c'è la legge ad imporre il cartello di preavviso), che fine farebbero in un Amen?

    Ho provato ad entrare nel sito della Cassazione ma i testi delle sentenze sono disponibili solo a pochi eletti (evviva la trasparenza). C'è per caso qualche legale/avvocato (Spettro?) che ha la possibilità di leggerla e di chiarirci questo punto spinoso?
     
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2010
  6. tamb

    tamb Primo Pilota

    1.069
    135
    1 Aprile 2007
    Reputazione:
    4.390
    Diesel
    Che storie assurde, son 15 anni che non se ne capisce nulla ](*,)
     
  7. LUPINN

    LUPINN Presidente Onorario BMW

    5.504
    204
    16 Luglio 2010
    Reputazione:
    1.319.371
    Audi RS3 + Audi Q7 2017 + AM Cygnet
    ma se gli dessimo la patente a questi ?

    o addirittura gli firmassimo un assegno circolare?

    no dico, faremmo prima..

    povera italia
     
  8. Mvagusta

    Mvagusta Presidente Onorario BMW

    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Reputazione:
    621.906.414
    Audi A5 tdi cabrio quattro edition
    dobbiamo metterci nell'ordine di idee che siamo dei bancomat:wink::wink::wink:in un modo o nell'altro vogliono dei soldi
     
  9. nivola

    nivola Top Reference

    18.829
    11.330
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Questa sentenza, secondo me, deve essere letta non nel senso che le postazione autovelox della Municipale, da oggi, non possano essere più segnalate e ben visibili (ricordo che a tal prposito, come postato poco sopra, vi è una norma ben precisa del Cds che nessuna sentenza, a meno che si tratti di una della Corte Costituzionale per manifesta cntrarietà alla Costituzione appunto, potrà mai eliminare), ma nel senso che non occorre più la preventiva indicazione del Prefetto sdelle strade su cui piazzare gli autovelox per il controllo della velocità.

    Quella del decreto prefettizio nacque come esigenza di sopperire alla norma che prevedeva, per quanto possibile, di contestare immediatamente l'infrazione, anche per eccesso di velocità. Si è previsto, allora, che il Prefetto di ogni provincia indicasse su quante e quali strade della sua zona di competenza potessero effettuarsi controlli della velocità senza l'obbligo della contestazione immedita. Nel ricorso in questione, come fondatezza dello stesso, si era sostenuto che il controllo remoto (e dunque senza contestazione immediata) non era possibile su quel tratto di strada in quanto la stessa non era compresa nel decreto prefettizio della provincia di appartenenza. La Cassazione, dirimendo la questione, ha emanato questa sentenza dicendo, appunto, che la "discrezionalità" non spetta più al Prefetto (o per meglio dire non solo a lui) ma le strade sottoposte a controllo possono essere individuate anche direttamente dalla Municipale, ma le postazioni devono sempre e comunque essere segnalate e ben visibili.

    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2010
  10. DESHI BASARA

    DESHI BASARA Presidente Onorario BMW

    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    Reputazione:
    13.172.876
    MB B200CDI
    Ovviamente Nivola ha ragione come sempre accade quando scrive.


    Non sta nè in cielo nè in terra che i velox fissi non siano debitamente segnalati entro le distanze previste dalla legge e che altri apparecchi mobili tipo il PROVIDA2000 utilizzato dalle autocivetta non siano segnalati anch'essi da appositi cartelli autostradali.
     
  11. pozgt

    pozgt Secondo Pilota

    709
    19
    8 Novembre 2007
    Reputazione:
    1.407
    BMW 320d Msport G21
    a riguardo ho trovato questa :wink:

    MASSIMA

    CIRCOLAZIONE STRADALE

    Circolazione stradale, in genere

    Velocità

    in genere

    Cass. civ. Sez. II Sent., 31 maggio 2007, n. 12833 Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, conv. con modif. nella L. 1 agosto 2002, n. 168, norma imperativa, dell'utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere data informazione all'automobilista (nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza del giudice di pace, che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per la mancanza in loco di cartelli indicanti la presenza di autovelox).

    Cass. civ. Sez. II Sent., 31-05-2007, n. 12833

    SENTENZA

    CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI

    Cass. civ. Sez. II, 31-05-2007, n. 12833





    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Il Ministero dell'Interno ha impugnato, nei confronti di I. A., con ricorso notificato il 5.1.06, la sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, depositata il 26.11.04, che aveva annullato il verbale di contestazione della violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, elevato dalla Pol. Strada.

    Lamenta la violazione dell'art. 201 C.d.S., n. 1 bis, lett. f), e D.L. n. 121 del 2002, art. 4, dato che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che la prescritta informazione agli automobilisti della presenza dell'autovelox fosse "condizione di legittimità dell'eventuale verbale di contestazione", senza considerare il carattere meramente organizzativo e precauzionale di detta norma, volto ad evitare che l'effetto "sorpresa", determini situazioni di pericolo per la circolazione.

    L'intimato non resiste.

    Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c, il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U..

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell'inequivoco disposto della L. n. 168 del 2002, art. 4, secondo cui dell'utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti.

    Norma di carattere imperativo, che non consente all'interprete di disapplicarla in ragione di un'asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l'efficacia nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell'opposto verbale, perchè emesso in violazione di legge.

    Il ricorso va, pertanto, rigettato.

    L'omessa costituzione dell'intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2007.

    Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007
     
  12. nivola

    nivola Top Reference

    18.829
    11.330
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Grazie, Andras ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

    Sto cercando di trovare, in rete, il testo della sentenza per cercare di capirci un pò di più..operazione alquanto ardua:confused:

    Ad ogni modo, estrapolando un passaggio della medesima, ho letto:

    «L'inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio - si legge nella sentenza n.21091 della seconda sezione civile - e' condizione di legittimita' dell'utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento 'a distanza' delle infrazioni, non anche di quelle 'direttamente gestite', come nella specie, dagli organi di polizia».

    Secondo il mio modesto parere una immane caxxata (come direbbe Alex Drastico) e anche una profonda contraddizione.

    A parte il fatto che anche gli autovelox mobili sono strumenti che prevedono un "rilevamento a distanza delle infrazioni", al pari di quelli fissi (che son sempre autovelox mobili inseriti in appositi gabbiotti per cui assumono la veste di "immobilità" nel senso, solamente, che non permettono di essere trasportati qui e là), ma da quello che si legge, si dà per scontato che sulle strade indicate dal Prefetto, sia possibile piazzare solo autovelox fissi (oppure strumenti equipollenti, tipo Photored e simili).

    Ma quando mai?! #-o

    Posso citarvi una caterva di strade, dalle mie parti, indicate in appositi decreti prefettizi, sulle quali ho visto effettuare servizi di controllo della velocità solamente con strumenti mobili.

    Che significa, poi, "direttamente gestite"? Si fa riferimento al solo fatto che gli agenti debbano essere presenti in loco oppure l'uso di tali strumenti non debba essere appaltato ad apposite ditte come è già avvenuto in passato?

    Come accade per ogni Sentenza, bisognerebbe conoscere le motivazioni della stessa per cercare di capire meglio in quanto, come si vede, le interpretazioni del pensiero dei giudici, sono sempre molteplici e..variegate.
     
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2010
  13. nivola

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    18.829
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    6 Aprile 2008
    موليز
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    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
  14. MatteoTV

    MatteoTV Secondo Pilota

    758
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    724
    Fiat Bravo 1.4tjet 150cv Sport
    Come detto, la penso anche io come te e Nivola ma...non hai nominato quello che per me è il congegno più subdolo: ok i velox fissi, ok il Provida ma...anche i velox mobili continuano a dover essere segnalati con apposito cartello, penso e spero!:-k
     
  15. nivola

    nivola Top Reference

    18.829
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    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Credo anche io che sia così...anche perchè, lo scopo della segnalazione preventiva è quello (detto dal legislatore, eh!) di evitare le brusche frenate che potrebbero creare più danni che altro.

    Ora, se viene data la possibilità di piazzare dovunque i velox mobili, per di più senza segnalazione, verrebbe vanificata quella che era la "sostanza" fondamentale della norma.

    Spero che qualcuno riesca a trovare e postare il testo della sentenza così da leggerla per bene e capire meglio, ma, ripeto, a logica dovrebbe essere come abbiamo ipotizzato.

    Se riesco linko un vecchi 3D che si ricollega a quanto detto prima in merito a quella parte della sentenza che son riuscito a trovare in rete ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

    Trovato:

    http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=2208332&postcount=31

    Si vede bene il cartello mobile. Questa è una S.S. dalle mie parti, indicata dal Prefetto come strada pericolosa e sulla quale vengono effettuate rilevazioni elettroniche della velocità non con apparecchi fissi (come recita la sentenza di cui parliamo) ma sempre con apparecchiature mobili (in questo caso il velox era posto all'interno della vettura della Polizia).
     
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2010
  16. MatteoTV

    MatteoTV Secondo Pilota

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    23 Novembre 2007
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    Fiat Bravo 1.4tjet 150cv Sport
    Certo è che ci sono alcuni siti che traggono conclusioni fuorvianti senza averle verificate. il punto è questo: se per "mancato obbligo di SEGNALAZIONE" si intende segnalazione nel decreto prefettizio (come ipotizziamo noi) o segnalazione mediante l'apposito cartello.
     
  17. nivola

    nivola Top Reference

    18.829
    11.330
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.647
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Esatto (grassettato): giusta osservazione e precisazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2010
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  18. MatteoTV

    MatteoTV Secondo Pilota

    758
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    23 Novembre 2007
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    Fiat Bravo 1.4tjet 150cv Sport
    Qualcuno è riuscito ad avere/leggere il testo della sentenza?

    Io intanto ho trovato questo, che molto confortante non è:sad:

    CASSAZIONE: LE MULTE CON AUTOVELOX VALIDE ANCHE SENZA SEGNALAZIONE

    venerdì 15 ottobre 2010

    da blitzquotidiano.net

    [​IMG]Le multe comminate attraverso autovelox sono valide anche nel caso in cui il dispositivo elettronico di rilevazione di velocità non sia segnalato, a condizione che sia stato installato dalla polizia municipale.

    È quanto stabilito da una sentenza della Cassazione (sentenza 21091), che dopo diversi ricorsi da parte di cittadini ed anche da parte di enti municipali, ha deliberato che i vigili urbani possono liberamente posizionare in città gli autovelox e comminare così sanzioni a tutti gli automobilisti che non rientrano nei limiti previsti. Tutto ciò senza l’obbligo di segnalare la postazione e senza necessariamente attenersi ai tratti stradali menzionati dal decreto del prefetto previsto dalle norme sulla sicurezza stradale. La gestione da parte degli organi di polizia municipale deve però essere diretta, perciò non sono ammesse le sanzioni comminate attraverso autovelox appaltati a privati. Per la Prefettura rimarrà invece l’obbligo di rendere pubblica la collocazione degli apparecchi con appositi decreti. Nella sentenza infatti si legge che “l’inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento a distanza delle infrazioni, non anche di quelle direttamente gestite - come nella specie - dagli organi di polizia”.

    Precedentemente, sia il giudice di pace che il tribunale di Locri si erano espressi a favore di un automobilista il quale aveva presentato ricorso in quanto multato attraverso un autovelox non regolarmente segnalato in decreto prefettizio. La recente sentenza della Cassazione, invece, a seguito del ricorso presentato dalla controparte, ovvero il Comune di Stignano (la località dove è stata commessa l’infrazione) ha annullato queste decisioni rendendo nuovamente valida la multa comminata al cittadino.

    Si aprono dunque nuovi scenari per gli automobilisti: d’ora in poi in qualsiasi tratto di strada si potrà essere sanzionati attraverso autovelox se installato direttamente dai vigili urbani, anche se privo di segnalazione e persino se abilmente nascosto.

    L’augurio è ovviamente che la nuova sentenza della Cassazione possa rappresentare un contributo alla sicurezza stradale degli automobilisti e non un opportunità di fare cassa per i municipi con delle sanzioni prive di buon senso, come già è avvenuto più volte in passato attraverso l’utilizzo di apparecchi T-Red non a norma.

    Eppure mi sembra tanto strano. Può una sentenza della Cassazione scavalcare o modificare una legge ordinaria che impone la segnalazione degli autovelox?
     
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Ottobre 2010
  19. MatteoTV

    MatteoTV Secondo Pilota

    758
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    23 Novembre 2007
    Reputazione:
    724
    Fiat Bravo 1.4tjet 150cv Sport
    Questo è il testo della sentenza. Ora, io non sono un legale, però non mi sembra si parli di altro se non di "segnalazione in decreto prefettizio". I cartelli per la segnalazione delle postazioni non mi sembrano assolutamente messi in discussione. La "lascio" a voi che ne capirete di sicuro di più:

    da www.studiolegalelaw.net

    Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 12.10.2010, n. 21091


    PREMESSO


    Con la sentenza impugnata il Tribunale dl Locri Sezione distaccata di Siderno, respingendo l’appello del Comune di Stignano avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. (…) a verbale di accertamento di violazione dell’art. 142, comma 8, codice della strada (eccesso di velocità) rilevata il 16 dicembre 2005 mediante apparecchiatura “Velomatic 512″ direttamente gestita dalla Polizia Municipale, ha statuito l’illegittimità dell’atto per due ragioni: difetto della contestazione immediata pur essendo stato l’accertamento eseguito su tratto di strada statale non menzionato in decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (conv., con modif., in legge_168_2002); omessa produzione del certificato di omologazione dell’ apparecchiatura ‘Velomatic 512 matr. 1590″ utilizzata per l’accertamento, che doveva quindi ritenersi inidonea.


    Il Comune ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione per quattro motivi, cui l’ intimato non ha resistito.



    Nella relazione ai sensi dall’ art. 380 bis c. p. c. il Consigliere relatore ha espresso l’avviso che il ricorso sia fondato.



    Detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte



    ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie.


    CONSIDERATO

    Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la tesi del


    giudice di appello secondo cui, pur essendo nel verbale indicata la ragione di impossibilità della



    contestazione immediata prevista dall’art. 201, comma 1 bis lett. e), c.d.s. (”accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”), tuttavia l’utilizzo di apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle violazioni dell’art. 142 c.d.s. è consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell’art. 4 d.l. cit.



    Con il secondo motivo di ricorso, denunciando nuovamente violazione di norme di diritto, si osserva che non è necessaria la contestazione immediata nell’ipotesi di cui alla lett. e) del comma 1 bis dell’art, 201 c.d.s.



    I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.



    La tesi del Tribunale, infatti, è smentita dal rilievo che l’accertamento eseguito ai sensi dell’art, 4 dl. n. 121/2002, cit., è invece oggetto di espressa, distinta previsione alla lett. f) dell’ art. 201, comma 1 bis, c.d.s., e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed i) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento è - a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame –



    “direttamente gestita” dall’organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l’ inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 d.l. cit. è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento “a distanza” delle infrazioni (art. 4, comma 1, d.l. cit. non anche di quelle “direttamente gestite” - come nella specie - dagli organi di polizia (sulla legittimità dell’utilizzo di siffatte apparecchiature su tratti stradali non compresi in decreti prefettizi cfr. anche Cass. nn. 376 e 17905 del 2008),



    Con il terzo motivo di ricorso, sempre denunciando violazione di norme di diritto, si osserva che l’omologazione si riferisce al tipo di apparecchiatura destinata all’accertamento delle infrazioni stradali, non a ciascun esemplare di essa, per cui la certificazione richiesta dal Tribunale non era necessaria.



    Con il quarto motivo, infine, denunciando vizio di motivazione, si deduce che l’efficienza dell’apparecchiatura doveva presumersi sino alla prova, da fornirsi dall’opponente, del difetto di costruzione, installazione o funzionamento.



    Anche questi motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione, ed accolti per l’assorbente considerazione che, come questa Corte ha già avuto plurime occasioni di osservare, la necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dall’art. 345, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall’art. 197 d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, secondo cui non ciascun esemplare ma “le singole apparecchiature” devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (cfr. Cass. 29333/2008 ed ivi ulteriori riferimenti)



    Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnata va cassata.



    Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma ult. parte, c.p.c., con il rigetto dell’opposizione proposta al Giudice di pace.



    Le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.


    P.Q.M.

    La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione e condanna l’opponente alle spese processuali, liquidate in € 50,00 per esborsi, 150,00 per diritti e 200,00 per onorari, quanto al giudizio di rimo grado, € 50,00 per esborsi, 100,00 per diritti e € 500 per onorari, quanto al giudizio di appello, e in € 200,00 per esborsi e 400,00 per onorari, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.

    Depositata in Cancelleria il 12.10.2010
     
  20. Fra335

    Fra335 Amministratore Delegato BMW

    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    Reputazione:
    4.892
    530d xDrive F11 LCI M-Sport
    Un altro motivo per fare "toccata e fuga" :mrgreen: mi hanno fregato 1 volta! la prossima volta col binocolo mi vedono! 8-[
     

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