Grande affermazione di civiltà sui maltrattamenti agli animali

Discussione in 'Off-Topic' iniziata da CICLOPE, 8 Luglio 2010.

  1. CICLOPE

    CICLOPE Presidente Onorario BMW

    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    Reputazione:
    10.389
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    Finalmente la legge e la giurisprudenza italiana (della Cassazione!) viaggiano di pari passo e si adoperano per rendere questo paese un po' più civile.
    Questa sentenza è un precedente importante in ordine alle pene per il maltrattamento e l'uccisione degli animali.




    "Il maltrattamento di animali non è più un delitto contro il patrimonio ma contro l'essere vivente

    Animali tutelati in quanto essere viventi, non solo come proprietà di qualcuno, e pene più severe. Chi procura lesioni gravi a un animale e lo sevizia senza motivo e con crudeltà risponde di maltrattamenti di animali, un preciso capo di imputazione introdotto nel codice penale da una legge del 2004.

    E' quanto ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 24734 di oggi, ha segnato una stretta contro le sevizie agli amici a quattro zampe, respingendo il ricorso di un uomo calabrese condannato a 200 euro di multa per aver seviziato il suo cane. L'uomo era stato condannato per il reato previsto dall'art. 638 c.p. che punisce chi uccide o danneggia animali altrui senza necessità. La Suprema Corte ha riformato la sentenza, confermando comunque la condanna, ritenendo che la condotta dell'uomo non integrasse il reato previsto dall'art. 638, ma il nuovo e più grave delitto ai sensi dell'art. 544 ter del codice penale, che sanziona chi sevizia gli animali senza motivo o con crudeltà. I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che il reato di maltrattamenti di animali "si differenzia dal reato ex art. 638 c.p, rientrando tale disposizione tra i delitti contro il patrimonio, in cui il bene protetto è la proprietà privata dell'animale, sicché muta l'elemento soggettivo, costituito, nel reato di cui all'art. 638 c.p., dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, il deterioramento, il danneggiamento o l'uccisione di un animale altrui e nel quale, diversamente dal delitto di cui all'art. 544 ter c.p., che tutela il sentimento per gli animali". Se prima l'animale era tutelato in quanto "oggetto" di proprietà di qualcuno, oggi invece l'ordinamento lo tutela come essere vivente.

    cassazione.net"

    Art. 544 ter. Maltrattamento di animali.

    Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.



    in pratica finora era stato punito il danneggiamento della proprietà altrui, come se un animale fosse un oggetto da risarcire al proprietario.
    da oggi l'animale ha una sua piena dignità e tutela giuridica "applicata", come essere vivente.

    grande affermazione di civiltà e un monito agli infamoni che maltrattano gli animali.
    quindi se vedete qualcuno maltrattare o uccidere un animale, anche randagio o abbandonato, sappiate che è passibile di andare in carcere per davvero.
    e non esitate a chiamare le forze dell'ordine perchè sta commettendo un reato penale bello e buono.
     

Condividi questa Pagina