Per quelli che… “Non ho fatto nulla e non intendo fare nulla” Lamelle del collettore di aspirazione?... A me e successo! 730d E65 2004 69.000 Km Lamella collettore di aspirazione rotta: - Testata danneggiata - Cambio valvole - Pistone no.3 danneggiato - Turbina? ancora non si sa! Quasi 4000 euri per riparazione (meccanico generico). In BMW forse sui 7000 euri! NESSUNO E AL SICURO!!! Penso che sarebbe il caso di fare una “CLASS ACTION” alla BMW - che se ne frega e non riconosce un difetto che ha rovinato (Oppure sta per succedere!) il budget di migliaia di utenti (clienti BMW) Cosa ne dite!?
In effetti BMW assume una posizione che anch'io reputo negativa. Se non vuole intervenire a posteriori, sarebbe auspicabile un'azione di richiamo ( se gia' non l'ha fatta ). Non posso che essere solidale e dispiaciuto per quanto ti e' successo.
La Class Action, alla fine formalizzata dall'art. 140 bis del D.Lgs 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), così come modificato dalla L. 23.7.2009, n. 99, stabilisce una vera e propria procedura ad hoc per le azioni a tutela dei diritti individuali omogenei dei consumatori. Tale azione tutela: i diritti contrattuali dei consumatori verso una stessa impresa, i diritti identici spettanti ai consumatori finali verso il produttore, i diritti identici di ristoro spettanti ai consumatori e dervanti da pratiche commerciali scorrette o anti concorrenziali. Il Giudizio si introduce con atto di citazione, da notificare al PM per eventuale intervento, ed è competente il tribunale del luogo ove ha sede l'impresa, che decide in composizione collegiale. Gli utenti che intendono aderire lo fanno senza ministero di un difensore e tale adesione comporta la rinunzia automatica ad azioni individuali. Alla prima udienza il tribunale decide, o si riserva di farlo, sull'ammissibilità della domanda. In tale ipotesi segue una forma di pubblicità al fine di rendere nota la pendenza dell'azione, definisce i criteri per potere aderire, fissa un termine massimo per le adesioni, non superiore a 120 gg. dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità. Con tale ordinanza, infine, il Tribunale stabilisce il corso della procedura che, quindi, non necessariamente rispecchierà il rito ordinario. La sentenza emessa fa stato nei confronti degli aderenti e preclude la proposizione di azioni singole sulle medesime domande. Detto questo, la class action sarebbe in effetti percorribile, tuttavia non fornisce un rimedio certo, nè breve. Tra l'altro sarà interessante seguire l'evoluzione della prassi in tale materia, vista la novità della cosa. Cmq con un numero congruo di interessati sarebbe IMHO da valutare.