Chiedo chiarimento a chi ne sà più di me (Bigg, Lorenzooooo..... ) riguardo ai velox mobili. Oggi ero in un piccolo paese in auto con un mio collega (nella mia auto e guidavo io!!!! ) quando ad un certo punto dall'altro lato un'auto mi lampeggia in modo forsennato, e quando mi è molto vicino inveisce verso di me con il braccio teso. Praticamente lo mando a cagare, ed idem il mio collega, quando a circa 200mt troviamo un posto di blocco della municipale, con fermo un mio amico. Stasera trovo il ragazzo e lo prendo in giro perchè era stato fermato lui al posto mio (io 2-300mt dietro, ma la strada è diritta ed ho visto quando si è fermato). Mi dice che aveva appena preso un velox e gli facevano la multa!!!!!!!!!! Porca ******* cane, ecco che voleva dire il ragazzo, mi indicava il velox al quale stavo appena passando davanti, altro che inveire contro di me!!!! Credo di essere stato nei 50 km/h, però si fà presto a sorpassarli. La mia domanda è questa: nel caso mi arrivi la multa, posso fare ricorso visto che non ci sono indicazioni relative al controllo della velocità in quel tratto? Inoltre, ci devono assere anche dentro i centri abitati le indicazioni, oppure ci sono delle deroghe? Comunque domani mattina mi munisco di digitale e faccio un bel servizio fotografico alla strada, in modo da poter dimostrare, in caso di bisogno, che non era segnalato. Grazie per tutte le risposte che riceverò!!!!:wink:
Anche io ho il dubbio di aver preso un velox ieri sera. Ma la pattuglia deve stazionare vicino al velox oppure possono piazzarlo dove vogliono e andare a ritirare le fotazze quando vogliono?
Questo non lo so, però di sicuro dove c'era il velux c'era una vigilessa, e la pattuglia era dopo 3-400mt!!!!
beh io penso proprio che ti avrebbero fermato se andavi veloce, ma comunque anche se non andavi a 50 ma andavi a 65 non credo avrai problemi..
Ciao Tonio...allora (no che io sia un avvocato...qualcosa può sfuggire)..penso che il segnale di preindicazione del controllo elettronico della velocità (così come il rilevamento a mezzo elettronico di TUTTE le infrazioni) debba essere utilizzato sia dentro che fuoti i centri abitati.... @enricob: tali controlli possono essere eseguiti solo in particolari tratti di strada individuati appositamente dal Prefetto..e SOLO se l'apparecchiatura è omologata x un uso diverso dal solito (ovvero senza l'ausilio immediato delluomo)..e, che io sappia in Italia non ci sono queste apparecchiature! (ma mi posso sempre sbagliare...!)
Ok, grazie per il chiarimento. Farò questo reportage fotografico, nella speranza che il cartello non ci sia, e non sono io che non l'ho mai visto!!!!!
...figurati....ma non fasciarti la testa prima di romperla.....magari non ti arriva nulla........:wink:
Bè, lo spero pure io, però ero distratto, e non sò quanto facevo, potevo pure fare 80 all'ora e non esserme accorto!!!
Io ero in autostrada e ho visto un bel flash ma proprio mentre passavo. Non c'era nessuno fermo in quel punto e l'autovelox nn era segnalato. Sperem Grazie, grande uomo!
Troppo buono..... comunque dai...speriamo!:wink: (ma il flash di giorno?).... sicuro trattavasi di velox e non di paparazzo????
Flash di notte! Effettivamente non ci avevo pensato al paparazzo, chissà mai che fosse Corona in cerca di scoop!:wink:
Tutte le postazioni autovelox devono essere preventivamente segnalate con appositi cartelli. Sia quelle fisse che mobili. se il cartello non c'è la multa è nulla. Spesso però per le postazioni mobili mettono cartelli provvisori su cavalletto in posizioni quasi invisibili. Questa la legge (168/2002 art.4) 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. Questa la conferma della Cassazione Autovelox. La multa è nulla se il dispositivo non è segnalato Cassazione – Sezione seconda civile - Sentenza n. 12833 del 31 maggio 2007 Cassazione – Sezione seconda civile 31 maggio 2007, n. 12833 Presidente Settimj – Relatore Atripaldi Pm Russo – conforme – Ricorrente Ministero dell’interno Svolgimento del processo Il Ministero dell’Interno ha impugnato, nei confronti di I. Antonino, con ricorso notificato il 5.1.06, la sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, depositata il 26.11.04, che aveva annullato il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142/8 C.d.S. elevato dalla Pol. Strada. Lamenta la violazione dell’art. 201 n. 1 bis lett. f) C.d.S. e art. 4 D.L. 121/02, dato che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che la prescritta informazione agli automobilisti della presenza dell’autovelox fosse “condizione di legittimità dell’eventuale verbale di contestazione”, senza considerare il carattere meramente organizzativo e precauzionale di detta norma, volto ad evitare che l’effetto “sorpresa”, determini situazioni di pericolo per la circolazione. L’intimato non resiste. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U. Motivi della decisione Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge. Il ricorso va, pertanto, rigettato. L’omessa costituzione dell’intimato, esonera dalla liquidazione delle spese. Perchè sono così informato? Perchè ne ho presa una. Superavo "leggermente" il limite massimo di velocità ...
tranquillo...se avevano ferma un altra macchina vuol dire che avevano il velox che non consente la notifica a casa ma esige la contestazione immediata...:wink:
Non sò, ma il mio amico mi ha detto che mentre che era fermo, la vigilessa con la radio comunicava altre auto che potevano essere fermate e loro gli dicevano che erano sempre occupati con lui, spero che sia come dici te!!!:wink: