ciao ragazzi, giorno 5 giugno mi è stato recapitato un avviso nel quale vi era scritto di andare all'ufficio messi del comune a ritirare un verbale. oggi sono andato... L'infrazione è stata commessa il 14/11/08, il verbale è stato redatto il 17/11/08. posso fare ricorso? se non sbaglio il termine è 150gg, vero? alla 2^ pagina del verbale c'è una dichiarazione e dice che il verbale mi è stato notificato a mezzo servizio postale in data 01/04/09 da aprile arriva a giugno? cmq 150 euro e 5 punti, in meno naturalmente!!!
so anche io cosi.. pero deve essere fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno, se lui è sicurissimo che non l'ha ricevuta, e nemmeno i suoi genitori o chi per lui, puo fare ricorso dato che non è stata firmata da nessuno..
Il tema delle notifiche delle contravvenzioni è molto complesso. La regola di base è che la multa deve essere notificata entro 150 giorni dall'infrazione. Tuttavia, da come ho letto, ci sarebbero dei presupposti per invocare la nullità/annulabilità della notifica ma occorrerebbe qualche precisazione in merito sul come è avvenuta. Già il fatto che il nostro amico è stato invitato ad andare a ritirare il piego c/o l'ufficio messi, presume (ma come dicevo occorrerebbe qualche notizia in più:wink:) che vi siano state delle difficoltà nella notifica attraverso i "normali" canali (vedasi recapito attraverso il Servizio Postale).
giorno 5 giugno ho trovato nella buca delle lettere una cartolina gialla che mi invitava ad andare all'ufficio postale a ritirare una raccomandata, giorno 12 vado e nella raccomandata c'era scritto di andare all'ufficio messi del comune. il 13 vado al comune e ritiro la multa, sulla busta c'e un solo timbro postale con data 05/06/09 sul verbale c'e una dichiarazione della polizia che dice di avermi notificato per mezzo servizio postale il verbale in data 01/04/09,ma il timbro non esiste!!!
per chi ha voglia di leggere http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40773
Ho capito...grazie per la precisazione. Devo studiare un pò più approfinditamente il caso.. A risentirci:wink:
Dunque, prendendo spunto anche dal link postato da CristianJo, proviamo ad analizzare la questione in modo più approfondito. Per quanto concerne la decorrenza dei 150 giorni, riportando quello che troviamo scritto nel link di cui sopra, come regola generale, in questi casi il verbale dev'essere notificato all'effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell'accertamento. Tale notifica (ovvero, come vedremo piu' avanti, l'invio del verbale) dev'essere fatta entro 150 giorni dall'identificazione di tali soggetti, ovvero -citando l'art.201 comma 1- da quando l'amministrazione e' “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio' che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli. E' quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 150 giorni non e' facile da stabilire perche' puo' variare da caso a caso, e non e' pertanto possibile standardizzare ne' le regole ne' i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto. Su questo punto, come ebbi a dire in altre discussioni, sono intervenute molte sentenze e, non ultima quella della Cassazione che ha portato alla modifica dell'art.201 comma 1 del CdS. da queste sentenze si evince che come il normale cittadino, con i sistemi elettronici/telematici che vi sono oggi, riesce immediatamente a sapere a chi è intestata o meno una vettura e, dunque risalire alle generalità del prorietario, così, la stessa P.A. è in grado di farlo e non vedo, pertanto, perchè alla stessa debba attribuirsi più tempo per risalire alle generalità e, dunque, far partire il conteggio dei 150gg. del resto, pensandoci bene, se un "paletto" fermo e distinto, non venisse posto, a vantaggio di tutti, sia P.A. che cittadino comune, si potrebbe dire:" Entro quanto tempo mi si dev contestare la multa?" "Mah...quando la P.A. ha voglia di fare le ricerche per sapere chi è il proprietario..." quindi senza un effettivo lasso di tempo che, ricordo essere perentorio. Quindi, secondo il mio modesto parere, i 150 giorni decorrono dal momento dell'ifrazione in quanto il giorno stesso, l'agente accertatore, tornato in ufficio, si piazza davanti al computer, digita i tastini e riesce a risalire come lo faccio io e tanti altri.:wink: CONTEGGIO DEI 150 GIORNI UTILI PER LA NOTIFICA Come gia' detto il verbale, quando non puo' essere consegnato nelle mani dell'effettivo trasgressore, dev'essere a questi notificato entro 150 giorni dalla sua identificazione. Detto termine decorre dalla data in cui viene identificato il conducente oppure, quando cio' non sia possibile, dal momento in cui viene identificato il soggetto solidalmente obbligato al pagamento (proprietario, noleggiatore, etc.). Questo momento puo' pertanto non coincidere con precisione con la data dell'infrazione, ma discostarsi di qualche giorno. Il conteggio, inoltre, riguarda la singola notifica e riparte -tipicamente- quando il proprietario (o l'obbligato solidale) comunica i dati del conducente nei casi di mancato fermo (vedi sopra). In pratica, per il primo invio del verbale in caso di mancato fermo i 150 giorni partono, se non dalla data dell'infrazione, da qualche giorno dopo necessario per fare gli accertamenti al PRA. Come dicevo sopra, quanto asserito dal link (che riporto sempre in corsivo per distinguerlo dal mio pensiero) non mi trova d'accordo e, ribadisco, secondo me i 150 gg. partono dalla data dell'ifrazione. Alla luce di questo vediamo che, nel caso specifico, l'infrazione è stata commessa il 14/11/2008. La raccomandata è stata consegnata all'ufficio Postale il 1/4/2009 e quindi, seppur per un pelo...diciamo, il termine di 150 gg è stato rispettato. Ora, poichè si e trattato di una notifica a mezzo posta, il termine viene rispettato quando l'Ente accertatore consegna il piego postale all'Ente preposto alla notifica e, di ciò, vi è la prova nel verbale, così come confermato sempre dal link di cui sopra: E' altresi' fondamentale sapere, sempre ai fini del conteggio, che esso deve terminare alla data di consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale, alla data di spedizione, ovvero di consegna dell'atto all'ufficio postale. Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore. Per il destinatario invece la notifica si perfeziona -ai fini del conteggio dei 60 giorni utili per pagare o ricorrere- al momento in cui l'atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale (vedi sotto). Fonte: Art. 149 c.3 Codice procedura civile legge 890/82 (notifica postale) Sentenze corte costituzionale n.477/2002, 28/2004 e 97/2004 Circolare Ministero Interno n.300/A/1/26466/127/9 del 20/8/07 Quindi, secondo me, alla luce di tutto questo, per il nostro amico, le vie per ricorrere sono scarsine (nulle, direi) e, quindi, non gli resta che pagare, ahimè Per completezza riporto anche il punto sulla giacenza postale che è molto utile: NOTIFICA PER GIACENZA Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o incapacita' o rifiuto de destinatario o dei terzi di cui sopra, l'ufficiale giudiziario o l'addetto delle poste deposita l'atto -rispettivamente- nelle casse del comune o presso l'ufficio postale. Il destinatario dev'essere messo al corrente di detto deposito con avviso affisso alla porta dell'abitazione e con raccomandata a/r. Nel caso di notifica attraverso messi o ufficiali giudiziari la notifica si da' per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale. Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da' per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione. Nel caso di notifica a mezzo posta la cosa cambia un po'; la legge prevede che oltre al primo avviso (inerente il primo tentativo di notifica) ne venga emesso un secondo da parte dell'ufficio postale (inerente la giacenza), da lasciare nella cassetta postale o affiggere sulla porta. In questo caso la notifica si da' per eseguita decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell'atto, e lo stesso deve comunque rimanere disponibile per il ritiro nei successivi sei mesi (dopodiche' ritorna al mittente). Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l'amministrazione puo' dimostrare il regolare invio (e/o affissione) degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario e' stato messo in grado di conoscere l'esistenza dell'atto e della sua notifica. Questo e' un concetto molto importante, a livello giuridico, da approfondire quando si intenda contestare una notifica come viziata o irregolare facendo specifiche verifiche presso l'ente emittente e l'ufficio postale. Fonti: Codice procedura civile artt.140 e 149 art.26 dpr 602/73 (notifica cartelle di pagamento) legge 890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla legge 80/2005 sentenza corte costituzionale n.346/1998 (inerente il secondo avviso necessario per perfezionare la notifica per giacenza). Un ringraziamento a CristianJo per il link da cui ho tratto spunto. Sper di esser stato utile e mi scuso per la lunghezza del mio post:wink:
Grazie per la rep+, innanzitutto...a buon rendere:wink: Sono dottore in Giurisprudenza ma non avvocato in quanto mi sono sempre occupato di altro e, dunque, non ho fatto neanche l'esame per diventarlo...tuttavia il Codice della Strada/multe/ricorsi ecc è una materia che mi ha sempre affascinato
Fa fede la notifica in questo caso, per cui purtroppo sono in tempo. L'auto è intestata a te? eri tu alla guida?
No...se superi il limite di 10 km/h ma entro i 40 km/h i punti che ti decurtano sono 5 e la multa è di 150 e rotti euro..:wink: 155, per la precisione!!
Guarda, il ricorso è sempre possibile. C'è una sentenza del giudice di pace di Viterbo (n. 3641/08) che ha annullato il verbale elevato a seguito di rilevamento con tutor perché è uno strumento di misurazione diverso dall'autovelox e quindi dovrebbe prevedere margini di tolleranza superiori a quello del 5%. Inoltre, bisogna vedere se la controparte si costituisce a fronte del ricorso. Insomma, ci sono delle valutazioni da fare, ma la possibilità di vincere un ricorso non è certamente esclusa a priori. Coraggio!
in riassunto la sentenza dice: La verbalizzazione è stata eretta in seguito a lettura dei dati provenienti da un'apparecchiatura Tutor presente su un tratto di autostrada, nella specie la Milano-Napoli, perché la velocità media del veicolo è risultata superiore il limite di velocità di km 130\h. È stata applicata la riduzÌone deI 5% come previsto ex D.M. 29.10,97, ma detta riduzione non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia con mezzi diversi da un autovelox. Infatti, non può rìtenersi apparecchiatura "autovelox" il Tutor, in quanto questo strumento di accertamento violazioni di "eccesso di velocità" per media di velocità percorsa tra due postazioni. Siccome non è dato sapere quale tolleranza va applicata al Tutor, il verbale viene annullato. In difetto di precisazione normativa (estensione del sistema Tutor nell'articolo 142, comma 6°, del Codice della strada), o non può essere applicata riduzione alcuna oppure applicata la riduzione "'progressiva" del 5%, 10% e 15% (comma 3 dell'articolo 345 del dispositivo di attuazione del Codice della strada).
sicuramente, solo che il tratto comprende 22km di strada e la mia velocità media è stata di più di 170km/h non so se il giudice mi grazierà!