E comunque anche sta cosa che per accertare che uno arrivi da un paese in guerra ci vogliano mesi mi fa morire. Hai documenti che lo dimostrano? Entri. Non li hai? Mi importa sega e son pazzi tuoi e finisci al gabbio finché non trovo il sistema di rimpatriarti. Altro che centro di accoglienza...
Dopo una breve ricerca ecco qua un bel copia incolla Secondo la convenzione di Montego Bay l’atto di pirateria si configura come atto di violenza o minaccia, di detenzione, di sequestro o di depredazione posto volontariamente in essere in alto mare o in zone non soggette alla giurisdizione di nessun Stato da privati facenti parte dell’equipaggio di un natante nei confronti ed ai danni di un altro mezzo navale o delle persone da esso trasportate, siano o meno membri dell’equipaggio. Devono perciò ricorrere due specifiche condizioni: un elemento spaziale la cui sussistenza è indispensabile per la configurabilità del reato di pirateria inteso come crimine internazionale, mancando il quale saremmo di fronte a condotte certamente illecite, ma che attentano a beni ed interessi esclusivi del singolo Stato e violano norme interne dello Stato esercitante la propria giurisdizione in quelle acque ed è perciò l’unico a poter esercitare la potestà punitiva nei confronti degli autori di tale condotta; l’altra condizione richiesta è definita “criterio delle due navi”, secondo la quale gli atti vietati devono vedere coinvolti due mezzi navali, prescindendo dalle loro rispettive dimensioni. Solo in presenza di entrambe queste condizioni vengono posti in essere la violazione o l’attentato ai beni giuridici della libertà dei mari e della sicurezza della navigazione, che le norme sulla repressione della pirateria intendono contrastare. Non possono quindi qualificarsi atti di pirateria condotte criminose identiche a quelle indicate nell’articolo 101 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare poste in essere in terraferma, e ciò anche se ne fossero autori componenti dell’equipaggio di una nave che per la loro azione non utilizzano un natante, o ne fossero vittime i componenti di un equipaggio che non si trovano a bordo di una unità navale.
Io comunque verificherei la cosa. Non s'era mai sentita sta storia prima. La clandestinità non è reato e non può esserlo, l'ha stabilito qualunque corte possibile e immaginabile. Madonna che mi hai fatto ricordare, l'esame di diritto internazionale
Allora alla nostra corte è sfuggita la legge n. 94 del 2009 E pure alla cassazione... http://m.ilgiornale.it/news/2016/12...un-reato-ci-arrivano-anche-i-giudici/1343195/ E negli USA è sfuggito che in caso di precedente espulsione se ti beccano finisci al gabbio.
Il Giornale mente sapendo di mentire. La clandestinità non è reato. La Cassazione si è pronunciata sul 650 c.p.. Il reato è quello. E "al gabbio" per un reato contravvenzionale non ci vai, giustamente
Di tutte quelle citate, l'italiano è di gran lunga la lingua più difficile da imparare, inoltre non sono convinto che potendo scegliere, a parità di accoglienza, sceglierebbero l'Italia.
Che non si finisca al gabbio per un reato contravvenzionale è pacifico. Che la clandestinità non sia prevista come reato invece non è vero, malgrado i vari tentativi, tutti falliti, di abrogare detta legge Che ha introdotto un nuovo reato rubricato “ingresso e soggiorno illegale nello Stato”. Attraverso l'inserimento del nuovo art. 10-bis nel Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/98), si punisce con l'ammenda da € 5.000 a € 10.000 lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Pur trattandosi di un reato contravvenzionale, la norma non consente la possibilita' di estinguere il reato tramite oblazione (art. 1, lettera A del ddl). Il 650 attiene alla disobbedienza di un ordine impartito dall’autorita (in soldoni)
Se non riporti il resto dell'articolo la gente magari non capisce perché non vengono denunciati tutti i clandestini che ci sono in giro. Il 650 è quello che viene contestato più spesso (esclusivamente?) perché punisce anche l'inottemperanza al foglio di via.
Ecco il testo completo Dispositivo dell'art. 10 bis Testo unico sull'immigrazione 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonchè di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. 3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. 5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. 6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Come non essere d'accordo.. Un OTO 76 "Super Rapido" e un bel sistema di acquisizione OTS su ogni imbarcazione che superi i 18 metri fuori tutto... Sai come la risolvi alla svelta la questione migranti..
Per quello che intendevo io bastano due glock 21 un HK433 e un mossberg 590 a pompa. E ce n'è quanto basta.
Ragazzi mi riferivo ai casi presunti di immigrati agitati che minacciano chi li ha soccorsi. Con questi gingilli non necessariamente hai bisogno di sparare ad altezza uomo per quietare gli animi. Se invece nel maugurato caso dovesse non servire sparare in aria con questi non sbagli.
L'artiglieria il munizionamento adatto e un buon sistema di acquisizione (personalmente io obbligherei per legge ogni italiano a comprarsi una centrale di tiro, ma mica perchè ho interessi personali in merito, solo perchè penso che nel ventunesimo secolo, uno smartphone e un buon software OTS siano indispensabili all'uomo moderno..) sono una vera panacea per ogni "questione"...